Rimuovere Notizie dal Web, leggi questo provvedimento del Garante

2 Dicembre 2022
Cancelliamo i Dati Indesiderati
Tel. 06 39754846
Il GDPR è il Regolamento (UE) nr. 679/2016 che ha introdotto il nuovo Codice della Privacy in materia di protezione dei dati personali che introduce degli importanti strumenti a tutela del c.d. diritto all’oblio anche conosciuto come “il diritto all’essere dimenticati” o anche alla “cancellazione dei propri dati personali”. Strettamente collegato all’esercizio di tale diritto, di cui all’art. 17 del Regolamento (GDPR), è proprio il diritto alla deindicizzazione dei dati personali da Google ovvero la possibilità per il soggetto interessato di far rimuovere dai risultati di ricerca i contenuti ritenuti lesivi della propria dignità personale e/o professionale, obsoleti o anche falsi.
La funzione preminente del GDPR
La funzione preminente e sicuramente quella più importante del GDPR è quella di adottare misure che siano adeguate per tutta l’Europa per la nuova era della modernizzazione digitale. Invero, oltre il 90% dei soggetti europei afferma di volere gli stessi diritti in materia di protezione dei dati in tutta l’UE, a prescindere da dove i dati vengano trattati.
I provvedimenti del Garante Privacy
Il Garante Privacy ad oggi è conosciuto come quell’autorità amministrativa avente carattere di indipendenza ed istituita dalla legge sulla privacy del 1996 e successivamente modificata dall’ormai noto codice in materia di dati personali del 2003, preposta per la tutelare, appunto, la privacy, i diritti ed il rispetto della regolamentazione sul trattamento dei dati personali. Il Garante viene investito, soprattutto negli ultimi periodi da numerose controversie rispetto all’esercizio del diritto alla rimozione dei dati personali dal web che oggi, come detto, viene meglio conosciuto con il nome di diritto all’oblio.
Il provvedimento del garante sulle vicende giudiziarie riformate
Nel procedimento in questione il reclamante lamentava il danno ed il pregiudizio da lui subito a causa di una notizia riguardante una vicenda giudiziaria da lui sostenuta. Invero, questi rappresentava nello specifico che siffatto procedimento giudiziario si era concluso con la condanna in primo grado, e che poi questa era stata parzialmente “riformata in appello, sempre con una condanna, alla pena di mesi dieci di reclusione” la pronuncia diveniva irrevocabile nell’aprile del 2018. Il ricorrente lamentava il pregiudizio alla propria reputazione online personale e professionale che gli era derivata dalla reperibilità sul web proprio delle informazioni di cui si fa menzione sopra. Le notizie di cronaca giudiziaria erano risalenti, peraltro, secondo il ricorrente, a fatti avvenuti circa nove anni fa, facendo presente di aver intrapreso “un serio percorso di revisione personale”. Il Garante nel decidere sulla rimozione delle URL pregiudizievoli per l’interessato chiariva che la vicenda descritta nelle notizie di cronaca era oggetto di valutazione sia del giudizio di primo grado che di quello di secondo grado entrambi conclusisi sono con l’accertamento della responsabilità dell’interessato riguardo al reato di truffa. In particolare il giudizio di appello si concludeva nel 2017 con la conferma, in ordine a quest’ultimo reato, delle conclusioni del giudice di primo grado che riteneva particolarmente gravi le condotte poste in essere. Per tutti questi motivi, e vista anche l’interesse storiografico che la vicenda aveva ancora nella collettività, il Garante ha ritenuto di dover decidere in merito alla infondatezza del reclamo per l’interessato.