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Diritto all’Oblio: l’approfondimento legale di Google

Diritto all’Oblio: l’approfondimento legale di Google

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Cancellare i risultati personali da Google, e soprattutto per essere più specifici quei risultati che comportano un pregiudizio all’agente interessato, ovvero, in gergo, il c.d. interessato alla rimozione. potrebbe essere necessario allorquando un soggetto possa ritenere che un determinato contenuto associato al proprio nome violi i parametri dettati dal GDPR. Tuttavia la procedura potrebbe essere più complessa di quel che sembra. In primo luogo si comprenda bene cosa vuol dire diritto all’oblio e come può essere attuato.

Il diritto all’oblio, ed è stato per la prima volta portato alla luce dalla sentenza Costeja del 2014 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, o anche meglio conosciuta con il nome di Google Spain.  Il diritto all’oblio, con il tempo è stato oggetto di normazione con l’art. 17 del GDPR, vale a dire il Regolamento della protezione dei dati personali del 2016 nonché approvato, anche con l’ausilio di altre e numerose sentenze quale diritto fondamentale dell’uomo a ricrearsi una nuova identità, avulso dai pregiudizi realizzati grazie ad una determinata notizia obsoleta o inesatta.

Uno sguardo al GDPR in breve

Sostanzialmente il GDPR è quel Regolamento, il cui nome completo è Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali che ha sostituito il previgente Codice in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La compilazione del documento è avvenuta attraverso uno scrupoloso lavoro sia a livello comunitario di contingenza degli organi quali Parlamento, Consiglio e Commissione europea, nonché a livello nazionale. Quest’ultimo passo, come si è detto in apertura, è stato attuato grazie alle molteplici sentenze che hanno pervaso la giurisprudenza e, in particolare, hanno avuto origine dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea in materia di protezione dei dati e cancellazione degli stessi c.d. Google Spain emanata nel 2014. La pronuncia ha rivoluzionato il modo di guardare il diritto all’oblio, facendo in modo che questo venisse eretto a diritto fondamentale dell’uomo, ma pur sempre bilanciando con gli interessi della collettività, quali il diritto all’informazione e l’interesse storiografico di una determinata vicenda di cronaca. Il GDPR, ad oggi è sicuramente un testo aggiornato anche rispetto agli avvenuti cambiamenti della società moderna, la quale man mano è entrata in un’ottica di sempre maggior digitalizzazione delle interazioni sociali.

Il Garante Privacy ed i suoi pareri

Il Garante della Privacy, è un’autorità avente poteri indipendenti di carattere amministrativo istituita dalla legge sulla privacy del 1996 e le cui funzioni sono oggi regolate dal codice in materia di dati personali del 2003. Il Garante è l’Autorità che è stata preposta al fine di garantire e tutelare, per l’appunto, non solo la privacy ma anche i diritti nonché il rispetto della regolamentazione sul trattamento dei dati personali. Il Garante negli ultimi tempi è stato investito da molte controversie in relazione all’esercizio del diritto alla cancellazione dei dati personali dalla rete e del diritto all’oblio. Data la sua importanza nel settore della privacy questo emana diversi provvedimenti che poi risultano essere dirimenti per le richieste di cancellazione delle notizie da Google, o in generale dal web.

Il provvedimento del Garante Privacy 

Il provvedimento ora in questione prende origine dalla richiesta di cancellazione delle informazioni dal browser Google di alcuni risultati di ricerca che erano reperibili in associazione al nominativo dell’interessato, in particolare due URL rinviando ad un articolo, pubblicato su un sito inglese di cui non sarebbe noto il titolare, riportanti informazioni ritenute per lui pregiudizievoli. Il Garante, sentite le opposizioni di Google, inerenti al fatto che la vicenda giudiziaria in oggetto fosse molto recente ha dichiarato che data “la particolare natura del reato ed il brevissimo lasso di tempo decorso dai fatti fanno ritenere tuttora sussistente l’interesse del pubblico alla conoscibilità della notizia”.

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