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Diritto all’oblio: quali sono le basi giuridiche per una richiesta di deindicizzazione ai sensi del GDPR

Diritto all’oblio: quali sono le basi giuridiche per una richiesta di deindicizzazione ai sensi del GDPR

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Il diritto all’oblio viene ormai considerato come quel diritto di cancellare i propri dati personali. Il titolare di quelle informazioni che ha diffuso su di un sito o una pagina contenuti pregiudizievoli per un altro soggetto, ha l’obbligo di informare dell’avvenuta richiesta di rimozione tutti gli altri titolari che trattano allo stesso modo i dati personali che sono stati rimossi. Tutto ciò è stato messo per iscritto dall’art. 17 par. II del GDPR, vale a dire il Regolamento sulla protezione dei dati personali emesso nel 2016.

L’articolo 17, nello specifico chiarisce quali e quanti sono i casi generali al fine di inoltrare la richiesta ed ottenere consenso alla stessa per la cancellazione di notizie personali dai motori di ricerca, analizziamoli insieme.

I dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati.

Questa disposizione consente a un interessato di chiedere la deindicizzazione delle informazioni personali che lo riguardano rese accessibili per un periodo superiore a quello necessario per il trattamento ad opera del fornitore del motore di ricerca. Nel dettaglio il diritto di richiedere la deindicizzazione, abbisogna di essere raggiunto un equilibrio tra la tutela della vita privata e gli interessi come quello di avere accesso alle informazioni.

La revoca del consenso dell’interessato 

Nel caso della revoca del consenso del soggetto interessato al trattamento dei suoi dati personali, il fornitore del motore di ricerca si sarebbe avvalso del consenso dell’interessato quale base legale per il trattamento. L’articolo 17, paragrafo 1, del GDPR chiarisce la questione della base legale del trattamento utilizzata da un fornitore del motore di ricerca per produrre i risultati del motore di ricerca, tra cui i dati personali.

Esercitare il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali 

Invero, esercitare il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali risulta essere consacrato all’interno dell’art. 21, paragrafi 1 e 2, del GDPR. Il diritto di opporsi al trattamento è stato previsto dall’articolo 14 della direttiva e ha costituito un fondamento giuridico delle richieste di deindicizzazione sin dalla sentenza Costeja

Trattamento illecito di dati personali 

Il concetto del trattamento illecito dei dati personali  è da intendersi nel senso estensivo, nel senso di qualsiasi violazione di una disposizione di legge diversa dal Regolamento sulla protezione dei dati personali. Siffatta interpretazione deve basarsi su elementi oggettivi alla luce del diritto o della giurisprudenza nazionali. Per esemplificare, una richiesta di deindicizzazione è accolta laddove l’indicizzazione è stata vietata espressamente da un’ordinanza del Tribunale.

La cancellazione adempie un obbligo legale

La necessità di adempiere un obbligo legale può derivare da diversi fattori, come ad esempio, come cita la stessa norma ad un’ingiunzione, da una espressa previsione del diritto interno o dell’Unione in quanto sussiste un «obbligo legale alla cancellazione» o dalla semplice violazione del periodo di conservazione da parte del fornitore del motore di ricerca.

Raccolta di dati personali in ossequio all’offerta di servizi della società dell’informazione a minori

La direttiva del Consiglio, dell’8 giugno 2000, determina una ben precisa definizione, abbastanza ampia ancorché ambigua, del concetto di «offerta diretta di servizi della società dell’informazione» che qui si intende riportare. Essa indica che questi servizi «abbracciano una vasta gamma di attività economiche svolte in linea (on line)», ma specifica che non si tratta esclusivamente di «servizi che portano a stipulare contratti in linea ma anche di servizi non remunerati dal loro destinatario, nella misura in cui costituiscono un’attività economica, come l’offerta di informazioni o comunicazioni commerciali in linea o la fornitura di strumenti per la ricerca, l’accesso e il reperimento di dati», definendo poi i criteri di un’attività̀ economica. Non è detto che l’interessato non possa scegliere più di un motivo da porre a fondamento della propria richiesta.

 

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