Diritto all’Oblio: senza le URL il provvedimento è nullo

18 Settembre 2021
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Con l’introduzione del diritto all’oblio e le continue evoluzioni che si hanno all’interno della legislazione dei rapporti umani, può spesso capitare di trovarsi in difficoltà nel mantenere l’equilibrio tra più diritti. È questo il caso del Tribunale di Spoleto, coinvolto in una vicenda tra un privato cittadino B.R. e Google Inc. in riferimento ad una richiesta respinta di diritto all’oblio. È infatti sempre possibile esercitare il diritto all’oblio? Quando è che il diritto all’oblio è messo in secondo piano rispetto al diritto di cronaca? Vediamo insieme il caso di B.R. contro Google Inc. ed il particolare ricorso in Cassazione effettuato dal famoso Internet Provider.
Equilibrio tra diritto all’oblio e diritto di cronaca
Con il continuo evolversi di ogni elemento che ci circonda nella società moderna, anche il diritto, ovvero l’arbitro dei rapporti umani, è il primo a rinnovarsi continuamente. Tra i nuovi diritti introdotti negli ultimi anni vi è il diritto all’oblio, ovvero il diritto ad essere dimenticati e a dimenticare, a rimuovere o modificare informazioni personali che ledono la propria reputazione personale e sono pregiudizievoli.
Tuttavia, la nascita di nuovi diritti non deve mai sovrastare gli altri diritti già presenti, tra cui ad esempio troviamo il diritto di cronaca: giornalisti, autori ed in generale produttori di contenuti hanno infatti tutto il diritto di raccontare e tenere alla portata del pubblico eventi, dati ed informazioni che sono di vivo interesse per il pubblico stesso. Quando però queste notizie riguardano un singolo e quindi entrano in collisione diritto all’oblio e diritto di cronaca, non è sempre facile posizionare l’ago della bilancia.
Obblighi tecnici nella richiesta di rimozione contenuti a Google
Tra gli altri casi, anche nel momento in cui si trovano online delle notizie contenenti dei dati personali che ormai sono inadeguati, eccessivi o inesatti rispetto al momento in cui erano stati inizialmente raccolti e pubblicati, si può richiedere a Google la rimozione di tali contenuti dal suo motore di ricerca. Ciò è possibile grazie al modulo Google per la rimozione contenuti ai sensi delle leggi europee sulla privacy, che permette ai suoi utenti di esercitare il diritto all’oblio compilando in ogni sua parte questo documento, da inviare poi e far esaminare al team di Google.
Nonostante si tratti di richieste abbastanza semplici, le informazioni da inserire in tale modulo sono a volte ingannevoli: basta infatti inserire un link, un nome o una parola-chiave in modo non perfettamente esatto e la richiesta viene automaticamente respinta, a causa di errori tecnici. È quindi sempre buona abitudine rivolgersi ad uno studio legale e ad un team di esperti in diritto all’oblio, così da non incorrere in errori tecnici che sfortunatamente fanno venire meno i propri diritti legali.
Il caso B.R. contro Google Inc.
Il caso di cui parlavamo all’inizio nasce con l’avanzamento di una richiesta da parte del privato B.R. di rimuovere dal motore di ricerca Google tutti i risultati di ricerca corrispondenti al suo nome, in quanto i dati da essi contenuti erano ormai inadeguati ed eccessivi rispetto allo scopo per cui erano stati inizialmente raccolti e pubblicati, richiedendo anche un risarcimento danni collegato.
Come dicevamo, però, basta un semplice errore tecnico o mancanza di dati inseriti correttamente per far respingere la richiesta da Google, anche in presenza di motivazioni valide. In questo caso specifico, Google aveva fatto infatti rifiutato la domanda per entrambi i motivi mostrati qui di sopra, ovvero la mancata indicazione specifica dell’URL di riferimento e l’ancora attuale e vivo interesse pubblico dei contenuti in questione.
Il diretto interessato si è quindi rivolto al Tribunale di Spoleto, il quale ha rigettato la richiesta di risarcimento ma ha invece accolto la sua richiesta di esercizio del diritto all’oblio, ordinando a Google la rimozione di tali contenuti. La vicenda non si è però conclusa qui, continuando con il ricorso in Cassazione effettuato da Google Inc., il quale ha infatti ribadito come, secondo la legislazione europea, un Internet Provider non sia in alcun modo obbligato ad effettuare una ricerca attiva ed un monitoraggio dei contenuti considerati lesivi se non tramite l’indicazione del loro specifico URL.
In conclusione, data la richiesta del diretto interessato B.R. di “rimuovere tutti i risultati che appaiono in seguito alla digitazione delle parole ‘Don B.R.”, senza una precisa individuazione dei risultati di ricerca tramite URL, la Corte di Cassazione ha riconosciuto l’incompatibilità dell’imposizione del Tribunale Umbro con le norme europee ed ha accolto il ricorso di Google Inc.