EU General Data Protection Regulation GDPR - Diritto di Cancellazione +39.06.39754846

Eliminare notizie da Google: leggi questo provvedimento dell’Autorità

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By Avv. Ludovica Marano

Cyber Lex
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Il GDPR è oggi conosciuto con il suo acronimo che vuol dire sostanzialmente Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali. Il regolamento in questione ha sostituito il previgente Codice in materia di protezione e trattamento dei dati personali, ad oggi è la massima fonte di sicurezza per coloro che navigano in internet. Il testo è stato redatto successivamente ad uno scrupoloso lavoro che è stati portato innanzi sia a livello comunitario, mediante la contingenza degli organi come Parlamento, Consiglio e Commissione europea, sia anche a livello nazionale, entrando nel diritto nazionale attraverso la diretta operatività di alcune Regolamenti, come quello citato.. Quest’ultimo passo è stato attuato grazie alle numerose sentenze che hanno preso avvio dalla famosissima sentenza della Corte di Giustizia Europea in materia di protezione dei dati e cancellazione degli stessi c.d. Costeja emanata nel 2014. La pronuncia ha rivoluzionato il modo di guardare il diritto all’oblio, facendo in modo che questo venisse eretto a diritto fondamentale dell’uomo, ma pur sempre bilanciando con gli interessi della collettività, quali il diritto all’informazione e l’interesse storiografico di una determinata vicenda di cronaca.

Le origini del diritto all’oblio

Il diritto all’oblio non è un diritto anziano, infatti la dottrina e parte della giurisprudenza odierna lo annovera tra quei diritti di nuova generazione. Il diritto all’oblio, nella sua accezione odierna ha la funzione di cancellare dal web, e dunque da internet, tutti i dati personali di una persona al fine di non recargli un pregiudizio alla reputazione, in special modo quando queste notizie, sotto forma di immagini, post, o altro siano obsolete o non aggiornate. Per poter adire il diritto all’oblio nei confronti dell’interessato, il Titolare che ha nella sua disponibilità quelle informazioni del soggetto che sono state divulgate su un determinato sito web o anche su di una pagina di un social, se rispetta determinati requisiti, conserva l’obbligo di rendere edotto della richiesta di rimozione tutti gli altri titolari che trattano allo stesso modo i dati personali cancellati. Sul punto, ai sensi dell’art. 17 par. II del GDPR si fa riferimento a “qualsiasi link, copia o riproduzioni”.

Il garante della Privacy 

Il Garante della Privacy è quell’autorità amministrativa a carattere indipendente che è stata deputata dalla legge al controllo della privacy già dall’anno 1996. Successivamente questa è stata istituita dal codice in materia di dati personali del 2003, preposta per la tutelare, appunto, la privacy, i diritti ed il rispetto della regolamentazione sul trattamento dei dati personali. Il Garante negli ultimi tempi è stato investito da molte controversie in relazione all’esercizio del diritto alla cancellazione dei dati personali dalla rete e del diritto alla cancellazione dei dati personali.

Il provvedimento del Garante Privacy

In questo particolare caso, il Garante si è espresso in merito ad una richiesta provieniente dall’interessato per ottenere la rimozione di alcuni URL, specificamente indicati nell’atto introduttivo del procedimento, reperibili in associazione al proprio nominativo. L’interessato vantava un pregiudizio alla reputazione online, e non solo, riferito proprio alla diffusione delle vicende giudiziarie nelle quali era stato coinvolto. Il garante, rispetto alla richiesta della stessa ricorrente prende una posizione netta indicando, testualmente, che “la ricorrente avrebbe dovuto, più correttamente, avanzare richiesta di aggiornamento dell’articolo ed eventualmente di contestuale deindicizzazione del medesimo tramite i motori di ricerca esterni”, pertanto dichiara infondato il ricorso.

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