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Eliminare notizie dal web: quando si entra nella sfera privata dell’interessato?

Eliminare notizie dal web: quando si entra nella sfera privata dell’interessato?

By Avv. Ludovica Marano

Cyber Lex
Cancelliamo i Dati Indesiderati
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Non è certo cosa sconosciuta, ormai  a seguito delle pronunce della Corte di Giustizia, che nell’ambito di una domanda di deindicizzazione, dev’essere effettuato un bilanciamento tra i diritti fondamentali del richiedente la deindicizzazione e quelli degli utenti di Internet potenzialmente interessati a tali informazioni.

Il fatto oggetto della sentenza 

La Sig.ra G.C. ed altri hanno agito nei confronti del Consiglio di Stato francese contro la Commissione nazionale per l’informatica e le libertà (in breve CNIL) per 4 sue sentenze nelle quali non ha ingiunto a Google Inc. di deindicizzare diversi link dal proprio motore di ricerca collegati al suo nome e relativi a delle indagini giudiziarie su di un processo per violenza sessuale su minore. Non di rado il Consiglio di Stato francese ha sottoposto alla Corte questioni inerenti alla interpretazione delle norme del diritto UE in relazione al Data Protection ed in particolare per capire, in termini di responsabilità, quale sia la possibilità del gestore di un motore di ricerca di intervenire direttamente su quei trattamenti vietati agli altri responsabili di trattamento, avverso determinate categorie di soggetti.

La decisione della Corte, il ruolo del gestore del motore di ricerca

In questa Sentenza, C-136/17 , la Corte, per quanto di sua competenza, ricorda di come il gestore di un motore di ricerca possa effettivamente incidere significativamente sull’attività degli editori dei siti web sui diritti fondamentali, sul rispetto della vita privata e sulla protezione dei dati personali; il gestore di tale motore di ricerca, in quanto soggetto che determina le finalità deve garantire, nell’ambito delle sue responsabilità, delle sue competenze e delle sue possibilità, che detta attività soddisfi le prescrizioni del diritto dell’Unione.

Il trattamento è vietato per alcune categorie particolari

La Corte continua affermando definendo quali siano le categorie particolari per le quali risulta vietato il trattamento e fa riferimento a quei trattamenti attinenti l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, convenzioni religiose nonché al trattamento dei dati relativi alla salute ed alla vita sessuale. Mentre quei trattamenti di dati relativi a condanne penali o misure di sicurezza possono essere effettuati solo sotto il controllo dell’autorità. La Corte ritiene quindi che tali restrizioni e divieti si estendono a tutti i coloro che effettuano il Trattamento. Quindi sulla base di quanto sopra il gestore di un motore di ricerca non è direttamente responsabile del fatto che alcuni dati rientranti in quelle restrizioni o in quei divieti compaiano su una pagina web pubblicata da terzi ma è certamente responsabile dell’indicizzazione di quella pagina e della visualizzazione del link nell’elenco dei risultati di ricerca.

La conclusione della Corte di Giustizia

Il Gestore sulla base di una richiesta della persona interessata dovrà risponderne in questi termini e pertanto quando riceve una richiesta di deindicizzazione da parte dell’interessato relativamente ad un link verso una pagina internet nella quale sono pubblicati i suoi dati personali rientranti in quelle categorie deve, ovvero è obbligata a, verificare se l’inserimento di detto link nell’elenco dei risultati visualizzato in esito ad una ricerca effettuata a partire dal nome della persona in questione, si riveli strettamente necessario per proteggere la libertà di informazione degli utenti di Internet potenzialmente interessati ad avere accesso a tale pagina. Sarà quindi tenuto ad accogliere una domanda di deindicizzazione di link verso pagine internet nelle quali compaiono informazioni relative ad un procedimento giudiziario di cui è stata oggetto una persona fisica, ed, eventualmente, informazioni relative alla condanna che ne è conseguita, quando dette informazioni si riferiscono ad una fase precedente del procedimento giudiziario considerato e non corrispondono più alla situazione attuale, nei limiti in cui si constati che, tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti della fattispecie, i diritti fondamentali della persona interessata prevalgono sui diritti degli utenti di Internet potenzialmente interessati. La Corte enuclea siffatti principi per la salvaguardia dei diritti fondamentali derivanti dall’applicazione del GDPR e per la tutela della reputazione online dell’interessato, che ben possono confluire in una circostanza di maggior danno per lo stesso anche nella vita professionale; reputazione che può essere salvaguardata anche ex post con la cancellazione delle notizie ormai obsolete e non veritiere.

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