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GDPR e rimozione informazioni da Google, l’approfondimento del magazine Article19

GDPR e rimozione informazioni da Google, l’approfondimento del magazine Article19

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Cyber Lex
Cancelliamo i Dati Indesiderati
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Nell’ultimo decennio la crescente digitalizzazione della vita di ognuno di noi ha comportato diversi cambiamenti, soprattutto rispetto al modo di cercare e trovare informazioni riguardo alle persone che ci circondano. Google, il più noto motore di ricerca, permette agli utenti il facile reperimento e molto veloce di informazioni su un qualsivoglia avvenimento ed una determinata persona attraverso parole chiave e query. Il database di Google, seppur utile, in alcuni casi risulta essere deleterio per tutti quei soggetti che sono stati interessati da accadimenti pregiudizievoli.  Il diritto all’oblio, vale a dire il diritto alla cancellazione dei propri dati personali che creano pregiudizio, si configura quale diritto atto a rimuovere dal web i propri dati personali. 

IL GDPR ed il diritto all’oblio

Al fine di osservare il diritto all’oblio nei confronti dell’interessato, il Titolare delle informazioni personali che sono state diffuse pubblicamente su un sito web o una pagina, che abbiamo però contenuto pregiudizievole, ha l’obbligo di informare della richiesta di cancellazione altri titolari che trattato allo stesso modo i dati personali cancellati. Sul punto, ai sensi dell’art. 17 par. II del GDPR si fa riferimento a “qualsiasi link, copia o riproduzioni”. Il GDPR all’art. 17, ritiene, infatti comunque, illegittima la conservazione, il trattamento e la diffusione dei dati identificativi dell’interessato per un periodo di tempo eccedente quello necessario per adempiere agli scopi della loro raccolta; la valutazione, dunque, al fine di decidere se la rimozione dei dati pregiudizievoli sia da accogliere o meno, la valutazione deve necessariamente essere compiuta caso per caso.

La decisione della Corte Europea nella sentenza Biancardi

Nella sentenza Biancardi c. Italia che riguardava la vicenda nei confronti di un ex caporedattore di un quotidiano online. Quest’ultimo è stato ritenuto responsabile in sede civile poiché aveva pubblicato un articolo online nell’anno 2008. Ebbene, in questo articolo veniva riferito di una rissa in un ristorante, il caporedattore forniva in ogni caso molti dettagli rispetto al relativo procedimento penale. Ad ogni buon conto, il giornale aveva ordinato di cancellare la notizia. L’editore, così adiva la libertà, ha adito la Corte europea dei diritti dell’uomo rispetto alla violazione del suo diritto alla libertà di espressione. 

La preoccupazione per il corretto svolgimento del diritto all’oblio

A seguito della pronuncia, della Corte europea, Barbora Bukovska, Senior Director for Law and Policy dell’articolo 19 esprimeva tutta la sua preoccupazione rispetto al “grave impatto” che la sentenza possa avere nei confronti della libertà di cronaca e di parole nonché la libertà di accesso e all’informazione da parte dei soggetti. Ciò che si prospetta a seguito dell’emissione di questa particolare sentenza è che le preoccupazioni per la tutela della privacy siano poi adeguatamente bilanciate con il diritto alla libertà di espressione e di informazione, soprattutto, laddove le notizie interessino vicende di pubblico dominio. 

L’interesse storiografico delle notizie 

L’ ARTICOLO 19 ha poi anche dichiarato che in rispetto al GDPR ed all’art. 17, le informazioni di interesse pubblico devono restare sempre online poiché altrimenti si comprimerebbe troppo il diritto alla informazione. Si fa riferimento all’interesse pubblico immediato, ma, anche, a notizie risalenti che tuttavia risultano avere ancora un certo valore ed interesse per la collettività. Ebbene, la cancellazione delle informazioni dai motori di ricerca renderebbe molto più complesso, ed a tratti anche in contrasto con la disciplina vigente, difficile il reperimento delle informazioni.

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