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GDPR e trattamento dei dati personali, la privacy online è davvero così importante?

GDPR e trattamento dei dati personali, la privacy online è davvero così importante?

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Il termine diritto all’oblio viene inteso come il potere di disporre dei propri dati personali. Per disposizione si intende la cancellazione dei dati che si presentano sotto forma di articoli o notizie nel web di dominio pubblico riguardanti il soggetto interessato. Nel caso di specie, laddove ci si accosta alla sfera della privacy di un soggetto, e soprattutto nella ipotesi in cui si utilizzi l’espressione diritto all’oblio, si fa riferimento alla facoltà dell’interessato ad essere dimenticato o non essere più collegato ad una determinata notizia che lo riguarda, la quale può creargli disagio.

Le leggi Europee, tra cui il GDPR, chiarisce come il diritto ad essere dimenticati ed ottenere la cancellazione del proprio nome dal web o anche la rimozione di notizie pregiudizievoli  o URL per l’interessato sia un diritto fondamentale della persona. Orbene, le ipotesi in cui è possibile avere la cancellazione o la rimozione delle URL sono un ambito connotato da una particolare delicatezza, invero l’ottenimento di un provvedimento di rimozione appare essere, allo stato dei fatti oggi e delle normative vigenti di natura molto complessa, sia rispetto alla procedura che rispetto alla vera e propria decisione di accoglimento. Siffatta circostanza denota così la quasi impossibilità di obliare le colpe passate con la conseguenza di non consentire al reo di ricostruirsi una nuova identità.

Liceità del trattamento dei dati secondo il GDPR 

Proprio il GDPR assume come fondamentali per la liceità del trattamento gli indicatori ai sensi dell’art. 6 dello stesso che coincidono con quelli previsti attualmente dal Codice privacy – cioè il d.lgs. 196/2003, inteso come “consenso, adempimento obblighi contrattuali, interessi vitali della persona interessata o di terzi, obblighi di legge cui è soggetto il titolare, interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, interesse legittimo prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati” e così via.

Il cambiamento principale del trattamento dei dati a seguito delle modifiche al GDPR

Per i dati “sensibili” il consenso al trattamento dei dati personali oggi deve essere esplicito e quindi in forma espressa e non tacita, c.d. silenzio assenso. Invero, anche per quanto riguarda il consenso a delle decisioni basate su trattamenti automatizzati, come ad esempio la c.d. profilazione ai sensi dell’art. 22 del GDPR deve basarsi sui medesimi criteri.

Altra novità, dice il GDPR, in punto di trattamento è quella che non è più necessario che lo stesso debba essere documentato per iscritto, né che venga richiesta la “forma scritta”, anche se questa è modalità idonea a configurare l’univocità del consenso e il suo essere espresso per i dati sensibili Ancora, il titolare deve poter essere in grado di provare che il soggetto interessato abbia prestato validamente il proprio consenso a uno specifico trattamento e non generalizzato.

Il consenso dei minori sul trattamento dei dati personali

I minori sono particolarmente vulnerabili, e questo lo dimostrano tante convenzioni e Trattati Europei per i quali il minore viene assunto come c.d. soggetto debole. Anche in tema di protezione dei dati il consenso che deve prestare il minore è leggermente diverso rispetto a quello di un adulto. Invero, detto consenso dei minori è valido a partire dai 16 anni, il limite di età può essere abbassato fino a 13 anni dalla normativa nazionale; prima di questa età è necessario che venga raccolto il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci.

Le raccomandazioni dell’Autorithy

Appare cristallino, dunque, la circostanza secondo cui il GDPR si proponga di distinguere il trattamento del consenso da altre richieste o dichiarazioni rivolte all’interessato, come quelle ai sensi dell’art. 7.2. Prestare attenzione alla formula utilizzata per chiedere il consenso: deve essere comprensibile per chiunque, semplice, chiara e soprattutto. 

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