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Diritto all’oblio: quando il trattamento non va in contrasto con la libertà d’informazione

Diritto all’oblio: quando il trattamento non va in contrasto con la libertà d’informazione

By Avv. Ludovica Marano

Cyber Lex
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Con il Regolamento (UE) nr. 679/2016 è stato introdotto il nuovo Codice della Privacy, GDPR – letteralmente General Data Protection Regulation, in materia di protezione dei dati personali che introduce degli importanti strumenti a tutela del c.d. diritto all’oblio anche conosciuto come “il diritto all’essere dimenticati” o anche alla “cancellazione dei propri dati personali”. Strettamente collegato all’esercizio di tale diritto, di cui all’art. 17 del Regolamento anche detto GDPR, è proprio il diritto alla deindicizzazione dei dati personali da Google ovvero la possibilità per il soggetto interessato di far rimuovere dai risultati di ricerca i contenuti ritenuti lesivi della propria dignità personale e/o professionale, obsoleti o anche falsi.

Come viene bilanciato il diritto all’oblio con gli interessi della collettività

Un importante tassello in seno al bilanciamento di interessi contrapposti rispetto alla rimozione di notizie dal web è sicuramente la nota sentenza della Corte di Giustizia dell’UE, oggi conosciuta con il nome della famosissima sentenza Costeja, che ha stabilito che il trattamento effettuato da un fornitore di motore di ricerca può̀ incidere significativamente sui diritti fondamentali alla vita privata e sulla tutela dei dati laddove la ricerca venga posta in essere con l’utilizzazione del nome di un interessato.

Dunque, nella valutazione dei diritti e delle libertà poste in capo alle arti contrapposte, da una parte il singolo interessato delle notizie pregiudizievoli e dall’altro la collettività con l’interesse di avere libero accesso a tutte le informazioni che la rete internet fornisce, la Corte ha stabilito l’interpretazione che di seguito si riporta integralmente “se indubbiamente i diritti della persona interessata tutelati da tali articoli prevalgono, di norma, anche sul citato interesse degli utenti di Internet, tale equilibrio può nondimeno dipendere, in casi particolari, dalla natura dell’informazione di cui trattasi e dal suo carattere sensibile per la vita privata della persona suddetta, nonché dall’interesse del pubblico a disporre di tale informazione, il quale può variare, in particolare, a seconda del ruolo che tale persona riveste nella vita pubblica”.

L’orientamento della Corte sul bilanciamento in tema di diritto all’oblio

Orbene, l’analisi sin qui compiuta che riprende quella della interpretazione che la Corte di giustizia Europea ha fornito, sicuramente più dettagliatamente nella celebre sentenza Costeja, in tema di rimozione e di deindicizzazione delle notizie pregiudizievoli, implica  che il Titolare del trattamento una volta aver valutato le richieste di rimozione di notizie dal web devono tenere conto degli effetti di una eventuale decisione di accoglimento sull’accesso delle informazioni a parte degli utenti digitali. L’impatto de quo non comporta necessariamente il rigetto della richiesta di deindicizzazione; invero, come dice anche la Corte, una simile ingerenza nei diritti fondamentali dell’interessato deve essere giustificata dall’interesse predominante del pubblico ad avere accesso all’informazione.

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