Il diritto all’oblio nel panorama giurisprudenziale Europeo

9 Agosto 2022
Cancelliamo i Dati Indesiderati
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Preliminarmente è opportuno chiarire cosa si intende, ormai in armonia in tutta l’Unione Europea, per diritto all’oblio. Ebbene il diritto all’oblio è un diritto che oggi si inscrive nell’alea di quei diritti c.d. di nuova generazione ed ha la funzione di cancellare dal web i dati personali di un soggetto che ne è interessato, per evitare pregiudizio alla sua reputazione, online e non. Al fine di poter adire al diritto all’oblio nei confronti dell’interessato, il Titolare che ha nella sua disponibilità quelle informazioni del soggetto che sono state divulgate su un determinato sito web o anche su di una pagina di un social, se rispetta determinati requisiti, conserva l’obbligo di rendere edotto della richiesta di rimozione tutti gli altri titolari che trattano allo stesso modo i dati personali cancellati. Sul punto, ai sensi dell’art. 17 par. II del GDPR si fa riferimento a “qualsiasi link, copia o riproduzioni”.
La Corte di Giustizia in tema di diritto all’oblio
La Corte di Giustizia Europea è stata la prima che nel 2014 ha introdotto il nuovo diritto all’oblio, partendo da una vicenda che ora è diventata leading case la c.d. sentenza Costeja. La Corte però non ha fermato la sua ascesa nel determinarsi sul diritto alla cancellazione dei dati personali dal web, anche in vista di una sempre più crescente digitalizzazione, invero, la stessa ha chiarito come non sussista violazione dell’art. 10 CEDU quando una testata giornalistica viene condannata al risarcimento dei danni d’immagine legati alla mancata rimozione di un contenuto delle proprie pagine web. La vicenda, che ha creato non poco scalpore nel panorama giurisprudenziale, prende avvio da un determinato episodio: una testata giornalistica nel 2008 aveva pubblicato una notizia sul proprio sito consentente delle notizie rguardante una lite tra due fratelli che era finita a coltellate all’interno del ristorante di loro proprietà. Due anni più tardi uno dei due fratelli promosse causa contro la testata giornalistica per ottenere dal giudice il risarcimento dei danni all’immagine del ristorante dalla testata che aveva pubblicato la notizia e che si era rifiutata di deindicizzare la stessa su richiesta dell’interessato in violazione del diritto all’oblio.
La decisione della Corte di Giustizia
La Corte, sebbene dopo una articolata vicenda processuale che vedeva coinvolto anche Google, rigetta la tesi sostenuta dal direttore ritenendo testualmente che:
-Rimuovere o deindicizzare l’articolo non avrebbe comportato alcun pregiudizio per la testata giornalistica;
-La natura penale della vicenda che vedeva coinvolti i due fratelli in una lite armata, avendo ad oggetto dati sostanzialmente sensibili, meritava una tutela rafforzata;
-Il passare del tempo ed il conseguente calare dell’interesse per le notizie di cronaca: infatti tenere la notizia on line per 8 mesi dopo la richiesta di deindicizzazione o rimozione da parte del soggetto interessato non è stato ritenuto giustificato dai giudici di Strasburgo. La decisione appare essere molto importante poiché apre la strada ad un nuova visione del diritto all’oblio. Infatti è cosa nota che molto spesso le testate giornalistiche si celino dietro al diritto di cronaca per vendere notizie ed ottenere più visualizzazioni e vendite anche contro la volontà del soggetto interessato alla rimozione nascondendosi dietro al bilanciamento tra interesse alla notizia e diritto di cronaca e violazione di privacy.