Le linee guida Europee per i motori di ricerca, alla luce della nuova sentenza della Cassazione 2022

30 Giugno 2022
Cancelliamo i Dati Indesiderati
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Il diritto alla cancellazione dei dati personali dai motori di ricerca è una dei principali cambiamenti del GDPR. Nella prassi questo tipo di diritto viene comunemente definito diritto all’oblio e viene disciplinato ai sensi dell’art. 17 GDPR. La norma definisce, con un lessico chiaro e comprensibile come “l‘interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; l’interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; i dati personali sono stati trattati illecitamente; i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione”.
L’art. 17 del GDPR, deindicizzazione al pari della cancellazione?
L’articolo 17 del GDPR non definisce in maniera particolare la deindicizzazione, ma dopo vari contrasti, i giuristi hanno chiarito a gran voce che la rimozione dei contenuti lesivi debba essere equiparata totalmente alla deindicizzazione, quantomeno sul piano normativo. Infatti, lo stesso art. 17 del GDPR, che delinea i principali tratti della rimozione di informazioni lesive, e dunque del diritto all’oblio, stabilisce che l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano in sei casi, elencati nel seguito del medesimo articolo. L’articolo 17, par. 1 del regolamento individua proprio come primo motivo per la cancellazione delle informazioni lesive, il venir meno della necessità di conservare i dati personali di una persona laddove siano cambiate le finalità per cui il trattamento era stato compiuto. La norma., infatti fa espresso riferimento, ai casi in cui “le informazioni personali siano inesatte o non aggiornate a causa del trascorrere del tempo”.
La deindicizzazione è automatica?
La deindicizzazione non è automatica, a meno che non si guardi alla riforma Cartabia per la quale tanto si è ottenuto in sede di diritto all’oblio. Per poter operare la cancellazione sarà comunque necessario un bilanciamento tra la tutela della privacy del soggetto singolo per cui il diritto viene leso e gli interessi degli utenti in senso di diritto storiografico di poter liberamente avere accesso alle notizie in rete.
La revoca del consenso del trattamento
Sempre l’art. 17 del GDPR i prevede che la cancellazione potrà ottenersi anche ove l’interessato decida di revocare il consenso al trattamento. Tuttavia, in quest’ultimo caso, la richiesta andrà indirizzata all’editore web. La lettera c), invece, statuisce la possibilità di richiedere la cancellazione delle notizie da Google laddove non sussista più alcun motivo legittimo per perseguire nel trattamento dei dati personali ad opera del titolare.
Vi sono, altri ed ulteriori presupposti al fine di richiedere la deindicizzazione previsti rispettivamente dalle lettere d), e) e f) dell’articolo 17, paragrafo 1. Si tratta di: dati trattati con modalità illecite; informazioni personali già cancellate dalla fonte per adempiere ad un obbligo legale e non ancora deindicizzate dal browser di riferiment, quelli che sono i dati personali raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione a minori.
Le eccezioni al diritto all’oblio, quando non può essere vantato dal richiedente e quando la richiesta appare infondata
La stessa norma che indica i casi in cui il diritto all’oblio può essere fatto valere, allo stesso modo prevede alcune eccezioni all’esercizio del diritto all’oblio.
La prima riguarda la prevalenza della libertà di espressione e di informazione rispetto al diritto alla privacy. In tal caso, sarà possibile rifiutare di rimuovere un contenuto qualora il motore di ricerca sia in grado di dimostrare che la sua inclusione nell’elenco dei risultati è strettamente necessaria per proteggere la libertà di informazione degli utenti di Internet.
La, invece, fa riferimento a tutte quelle situazioni in cui il trattamento è necessario per l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.
La terza e la quarta eccezione riguardano, poi, come chiarisce la norma “motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica e gli scopi di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o scopi statistici”, sempre tenendo conto nella misura in cui ciò potrebbe rendere impossibile o compromettere gravemente il raggiungimento degli obiettivi di tale trattamento.
Vi è, poi, un’ultima eccezione attinente all’accertamento, all’esercizio o alla difesa di rivendicazioni legali.
La Cassazione contro Google, la recente sentenza 2022
La Corte di Cassazione in un recentissimo arresto, del giugno 2022, stante il ricorso pervenuto dal soggetto interessato per il tramite degli Angelica Parente e Domenico Bianculli, ha confermato la responsabilità di Google, e condannato lo stesso al risarcimento di una somma di denaro cospicua alla persona offesa per non aver rimosso alcune notizie per lui lesive. Invero, la Cassazione muove la sua propria argomentazione dalla circostanza per la quale Google è un c.d.”hosting provider”,ritenendo dunque la decisione della condanna lecita, confermando quanto stabilito in primo grado. I giudici di primo grado, infatti secondo la Corte e gli avvocati Angelica Parente e Domenico Bianculli, si erano sbagliati, dovendo configurare la responsabilità ai sensi del considerato inapplicabile il Dlgs 70/2003, il quale dà attuazione alla direttiva sul commercio elettronico, considerandolo relativo solo alla memorizzazione di informazioni commerciali fornite da altri. Google, dunque dovrà pagare 25mila euro ad Adriano Pezzano, un risarcimento per i danni morali scaturiti dalla la mancata rimozione delle Url per cui si era richiesta la cancellazione o quanto meno la deindicizzazione senza successo.