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Cancellare notizie da Google: Provvedimenti del Garante italiano

Cancellare notizie da Google: Provvedimenti del Garante italiano

By Avv. Ludovica Marano

Cyber Lex
Cancelliamo i Dati Indesiderati
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Internet ha trasformato il modo in cui accediamo e condividiamo informazioni, portando con sé vantaggi e sfide uniche. Uno degli aspetti più dibattuti è il diritto alla privacy online e la gestione delle informazioni personali. In questo contesto, il Garante per la protezione dei dati personali italiano ha svolto un ruolo chiave nel definire le norme ei provvedimenti per proteggere i cittadini dalle potenziali violazioni della loro privacy online. Una delle domande più rilevanti riguarda la presenza di notizie indesiderate o obsolete nei risultati di ricerca di Google. La crescente consapevolezza sulla privacy online ha portato il Garante italiano ad intervenire con misure specifiche per consentire ai cittadini di richiedere la cancellazione di determinati contenuti dai motori di ricerca, in particolare da Google, come ad esempio il c.d. diritto all’oblio.

Il diritto all’oblio e la privacy online

Il concetto di diritto all’oblio, ovvero quello della rimozione dei contenuti dal web, è diventato centrale nel dibattito sulla privacy online. Esso si riferisce al diritto di un individuo di richiedere la rimozione di informazioni personali obsolete, inesatte o non più rilevanti dai risultati della ricerca online. Questo diritto è stato riconosciuto a livello europeo dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, sottolineando l’importanza di bilanciare la libertà di espressione e il diritto alla privacy. In questo contesto, il Garante italiano ha adottato una serie di provvedimenti specifici per garantire l’attuazione del diritto all’oblio nei motori di ricerca, con particolare attenzione a Google, uno dei più utilizzati in Italia e nel mondo.

I provvedimenti del Garante italiano

Il Garante italiano per la protezione dei dati personali ha emesso diverse deliberazioni e linee guida per disciplinare la cancellazione di notizie da Google e altri motori di ricerca. Uno dei principali documenti è rappresentato dalle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali effettuate per finalità giornalistiche e mediante motori di ricerca”. Questo documento fornisce indicazioni chiare su come affrontare le richieste di cancellazione di notizie indesiderate. Secondo tali linee guida, un individuo ha il diritto di richiedere la cancellazione di determinati dati personali qualora siano presenti ragioni di pertinenza e rilevanza. In altre parole, se le informazioni sono obsolete, inesatte o non più necessarie, il cittadino ha il diritto di chiederne la rimozione. Questo processo è particolarmente rilevante per i motori di ricerca, che possono conservare informazioni per un periodo prolungato, anche dopo che esse sono diventate obsolete o non più pertinenti.

breve excursus sulla procedura per richiedere la cancellazione di notizie

Ma come cancellare le notizie da internet? Ebbene, il Garante italiano ha stabilito una procedura chiara e dettagliata per coloro che desiderano richiedere la cancellazione di notizie dai motori di ricerca. La procedura prevede l’invio di una richiesta formale al gestore del motore di ricerca, specificando i motivi per cui si ritiene che determinate informazioni debbano essere rimosse. Il gestore del motore di ricerca, a sua volta, ha il compito di valutare attentamente la richiesta e decidere se accettarla o respingerla. È importante notare che il diritto alla cancellazione non è assoluto e deve essere bilanciato con altri diritti fondamentali, come la libertà di espressione e di informazione. Pertanto, il gestore del motore di ricerca deve valutare attentamente ogni richiesta, cercando un equilibrio tra la tutela della privacy individuale e la libertà di informazione.

Il ruolo del Garante Italiano nella Protezione della Privacy: analisi del provvedimento del Garante

Il caso di specie tratta di un post rinvenibile attraverso l’URL citato nel reclamo al Garante, non riconducibile a un soggetto identificabile, il quale è stato ritenuto pesantemente diffamatorio nei confronti del ricorrente. Tale diffamazione si basa sull’attribuzione al ricorrente di reati per i quali non è mai stato indagato, come confermato dai certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti allegati al ricorrente.

Nel caso specifico, la resistenza del soggetto che ha pubblicato il contenuto ha provocato “consistenti riduzioni del fatturato” nell’attività imprenditoriale del ricorrente, il quale sostiene l’assenza di un interesse pubblico alla conoscibilità di informazioni palesemente false che danneggiano la sua reputazione.

Il comportamento della resistenza è considerato in contrasto con l’art. 11 del Codice, dando luogo a trattamento illecito dei dati, soprattutto considerando che i contenuti contestati sono pubblicati all’interno di uno spazio gestito direttamente da Google, che dovrebbe quindi rispondere anche ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 9 aprile 2003, n. 70, relativo all’attuazione della direttiva 2000/31/CE sui servizi della società dell’informazione. Google, però, ha risposto negativamente alla richiesta del ricorrente, sostenendo che la stessa è inammissibile in quanto basata solo sull’affermazione del carattere diffamatorio dei contenuti, ritenendo che la resistente non sia legittimata a valutare i profili relativi al diritto all’onore e alla reputazione. Il motore di ricerca infatti sostiene che la richiesta di cancellazione dovrebbe essere avanzata direttamente all’utente che ha pubblicato il post considerato offensivo, sostenendo che solo un provvedimento dell’autorità giudiziaria o amministrativa competente può autorizzare la rimozione dei contenuti. Il Garante riconosce la lesività delle informazioni negative sul ricorrente, non confermate da alcun elemento oggettivo e smentite dai certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti. La richiesta di rimozione dell’URL è considerata l’unico strumento disponibile per contenere gli effetti negativi della diffusione del commento. Di conseguenza, l’Autorità accoglie il ricorso e ordina a Google di rimuovere l’URL indicato entro venti giorni.

Il diritto all’oblio e la deindicizzazione da Google: leggi questo provvedimento

Il 22 dicembre 2014, il ricorrente ha presentato un ricorso al Garante per la protezione dei dati personali contro Google e Daniele Chieffi, autore di un blog, qui il link al provvedimento completo. Nel ricorso, il ricorrente ha chiesto la cancellazione o, in subordine, la deindicizzazione degli URL contenenti articoli riguardanti la sua attività lavorativa e passata da diversi siti web e blog. Le informazioni, ritenute ormai “pregiudizievoli” e suscettibili di ostacolare la sua carriera, sono state considerate una sovraesposizione multimediale non più attuale.

Il Garante ha chiesto riscontri ai titolari del trattamento, Google e Chieffi, prorogando il termine per la decisione sul ricorso. Google ha comunicato di avere bloccato alcuni URL, ma di non rimuovere i contenuti dal web, sostenendo l’interesse pubblico di un recente articolo rilevante per la vita lavorativa dello stesso. Chieffi ha dichiarato di aver soddisfatto tutte le richieste della ricorrente. La ricorrente si è dichiarata integralmente soddisfatta durante il procedimento, ribadendo la richiesta di condanna alle spese per la controparte. Google ha confermato la rimozione dell’URL in questione e ha chiesto la compensazione delle spese. Il Garante ha dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso.

Rimozione contenuti online: la vicenda contro RCS MediaGroup e Google

Il 31 marzo 2015, il ricorrente ha presentato un ricorso al Garante contro RCS Media Group e Google, chiedendo la rimozione di articoli che riguardano le sue vicende personali risalenti al 1996, rinvenuti tramite il motore di ricerca gestito da Google. Qui il provvedimento completo. Gli articoli, ritenuti non veritieri e ormai privi di rilevanza pubblica, stavano arrecando grave danno alla vita personale e professionale del soggetto interessato.

Dopo ulteriori atti d’ufficio, Google ha dichiarato di aver bloccato alcuni URL, ma non ha rimosso i contenuti dal web. RCS MediaGroup ha manifestato la disponibilità a rimuovere il link in questione in relazione al ricorrente, ma con una diversa indicizzazione su Google.

Durante il procedimento, il ricorrente ha affermato che gli articoli erano ancora rintracciabili attraverso il motore di ricerca di Google, nonostante le dichiarazioni contrarie del motore stesso. RCS MediaGroup ha affermato di aver richiesto la deindicizzazione del link al sito “cinquantamila.corriere.it” dal 2014, ma il ricorrente ha contestato la persistenza dell’articolo in questione online. Google ha poi confermato la rimozione dei link dagli URL forniti dal ricorrente, e RCS MediaGroup ha affermato di aver richiesto ulteriori rimozioni ai motori di ricerca. Il Garante, quindi, ha dichiarato non luogo a provvedere contro Google, poiché la società ha rimosso gli URL indicati nel corso del procedimento. Anche RCS MediaGroup è stata esonerata dal provvedere in quanto ha richiesto la rimozione dei link in questione. Tuttavia, occorre una specifica, per la parte in cui il ricorrente non ha indicato specificamente un URL nella richiesta di rimozione, il Garante ha dichiarato il ricorso inammissibile nei confronti di RCS MediaGroup.