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Cancellare notizie da Google, tre provvedimenti del Garante

Cancellare notizie da Google, tre provvedimenti del Garante

By Avv. Ludovica Marano

Cyber Lex
Cancelliamo i Dati Indesiderati
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Nel contesto sempre più digitale in cui viviamo, la questione della tutela della privacy e del diritto all’oblio sta diventando sempre più rilevante. Con la crescente quantità di informazioni personali disponibili online, emerge la necessità di regolamentare il modo in cui i dati personali vengono gestiti e preservati. 

Il concetto di diritto all’oblio

Il diritto all’oblio è un principio giuridico che si basa sulla possibilità per un individuo di richiedere la rimozione di informazioni personali obsolete o non più rilevanti riguardanti la propria vita. Questo diritto è emerso come risposta alla crescente diffusione di dati personali online e alla permanenza indelebile di informazioni che potrebbero avere un impatto sulla vita di una persona anche a distanza di tempo. L’Unione Europea ha affrontato questa questione con l’introduzione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, meglio conosciuto come GDPR, emanato nel 2018, che include disposizioni specifiche sul diritto all’oblio. Secondo il GDPR, gli individui hanno il diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati personali se non sussistono più motivi legittimi per il loro trattamento.

Il Ruolo del Garante Privacy nella tutela dei dati personali in rete

Il Garante Privacy, o Autorità Garante per la protezione dei dati personali, è un organo indipendente incaricato di vigilare sulla protezione dei dati personali e di garantire il rispetto delle normative in materia di privacy. La sua funzione principale è quella di garantire che le organizzazioni e le istituzioni trattino i dati personali in conformità alle leggi sulla privacy. In Italia, in particolare, il Garante Privacy è attivo nel garantire l’applicazione del GDPR e la tutela dei diritti dei cittadini in materia di privacy. Il Garante svolge un ruolo chiave nel ricevere le segnalazioni da parte dei cittadini e nel valutare la conformità delle pratiche di trattamento dei dati delle organizzazioni. Dunque, il Garante Privacy si occupa attivamente delle richieste di applicazione del diritto all’oblio presentate dai cittadini. Queste richieste possono derivare da situazioni in cui i dati personali vengono trattati in modo non adeguato, diventano obsoleti o perdono la loro rilevanza nel tempo. Il Garante deve valutare attentamente ogni richiesta, bilanciando il diritto all’oblio con altri diritti legittimi, come la libertà di espressione e di informazione. È importante sottolineare che il diritto all’oblio non è assoluto e deve essere bilanciato con altri interessi fondamentali. Ad esempio, nei casi in cui le informazioni sono di interesse pubblico, legate a reati gravi o coinvolgono la sicurezza pubblica, il diritto all’oblio potrebbe essere limitato.

Provvedimento del Garante privacy sulla rimozione di URL lesivi per la reputazione

Il ricorrente nel caso di specie, qui il provvedimento completo, ha avanzato una richiesta di rimozione di un URL specifico che ritiene lesivi della sua reputazione personale e professionale. Le informazioni contenute in tali URL sono legate alle vicende giudiziarie in cui il ricorrente è stato coinvolto. La ricorrente sostiene che tali informazioni sono obsolete o non più rilevanti, in quanto un’indagine è stata archiviata, e un’altra vicenda ha visto la revoca di una pena. La resistente,  ha respinto la richiesta di rimozione, sostenendo l’inammissibilità del ricorso per l’indeterminatezza del suo contenuto. Inoltre, ha evidenziato che alcuni degli URL indicati dal ricorrente non sono più indicizzati poiché le pagine non sono più accessibili in rete.

Il Garante Privacy, quindi, dopo aver considerato la questione, ha ritenuto ammissibile il ricorso. In merito agli URL indicati con i numeri 3 e 4, ha dichiarato non luogo a provvedere, in quanto non sono più rinvenibili nei risultati di ricerca associati al nome del ricorrente. Tuttavia, per gli altri URL, ha ordinato a Google la rimozione entro venti giorni, poiché ritenuti inesatti e lesivi della reputazione dell’interessato.

L’Autorità ha anche stabilito una misura forfettaria delle spese e dei diritti per il ricorso, quantificando l’importo in euro 500,00. Di questo importo, euro 250,00 sono addebitati a Google Inc. a causa degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, mentre la restante parte è compensata per giusti motivi, considerando la parziale infondatezza del ricorso.

La decisione del Garante Privacy su vicenda giudiziaria

Il ricorrente, nel provvedimento ivi indicato, ha chiesto di rimuovere informazioni personali da Google,  o anche la deindicizzazione dei risultati di ricerca relativi a notizie che riportano una vicenda giudiziaria del 2001, con una condanna per molestie sessuali nei confronti di un minorenne. Ha invocato il diritto all’oblio, sottolineando il trascorrere del tempo e l’effetto negativo sulla sua reputazione. Google ha respinto le richieste, citando la gravità del reato e il ruolo pubblico dell’interessato.

La testata giornalistica “La Città” ha comunicato l’impossibilità di interdire l’indicizzazione del contenuto a causa di un trasferimento di proprietà. Di conseguenza, il Garante Privacy ha dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ritenendo che la risposta di Finegil Editoriale SpA fosse sufficiente. Poiché la misura adottata da Finegil impedisce l’accesso al risultato di ricerca tramite Google, c.d. deindicizzazione,; per questi motivi anche le richieste a Google sono dichiarate non luogo a provvedere. Infi

La decisione del Garante: il ruolo dell’interessato nella vita pubblica

Nel provvedimento in esame, ricorrenti hanno invocato il diritto all’oblio, lamentando il pregiudizio alla loro reputazione, sia personale che professionale, causato dalla persistente diffusione online di dati relativi a una vicenda giudiziaria del 2009. Hanno sottolineato, per accedere al beneficio della cancellazione, il decorso di un lasso di tempo sufficientemente ampio e la conclusione della vicenda prima dell’invio della richiesta di rimozione a Google.

Google, tuttavia, ha respinto le richieste, sottolineando, anche qui, l’elemento temporale e l’interesse pubblico persistente legato alla gravità dei reati contestati, reato di corruzione, e al ruolo pubblico ricoperto dai ricorrenti. Dopo vari atti d’ufficio, inclusa un’audizione, il Garante Privacy ha dichiarato il ricorso infondato. Invero, ha considerato che l’articolo contestato, sebbene faccia riferimento a una vicenda giudiziaria collegata ai ricorrenti, presenta un interesse pubblico in quanto rappresenta l’espansione del fenomeno della corruzione nell’ambito degli appalti pubblici nella regione.