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Cancellare notizie da internet, leggi questi provvedimenti del Garante

Cancellare notizie da internet, leggi questi provvedimenti del Garante

By Avv. Ludovica Marano

Cyber Lex
Cancelliamo i Dati Indesiderati
Tel. 06 39754846

Rimuovere informazioni personali da google, sotto la guida del Garante per la Protezione dei Dati Personali, costituisce un processo intricato che richiede una valutazione attenta e bilanciata. Il diritto all’oblio, enunciato nel GDPR e interpretato attraverso i provvedimenti del Garante, offre una via per gli individui che cercano di gestire le informazioni personali online. Il dialogo continuo tra libertà di informazione e protezione della privacy crea un quadro dinamico, adattabile alle mutevoli esigenze della società digitale. L’equilibrio tra questi due principi fondamentali è essenziale per garantire che la rete sia un luogo dove la libertà di espressione e il rispetto per la vita privata possano coesistere in modo armonioso.

Le fondamenta del diritto all’oblio

Il diritto all’oblio, sancito dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), conferisce agli individui il potere di richiedere la cancellazione delle proprie informazioni personali online quando non sono più necessarie o pertinenti. Il Garante per la Protezione dei Dati Personali è l’ente italiano responsabile di applicare il GDPR e di affrontare le questioni legate alla privacy e alla protezione dei dati personali. Il diritto alla cancellazione dei dati personali, quindi, è radicato nella consapevolezza che la persistenza indiscriminata delle informazioni online può arrecare danni significativi alla reputazione e alla vita privata degli individui. Il GDPR mira a bilanciare la necessità di accesso all’informazione con la tutela della privacy individuale, riconoscendo che il contesto e l’evoluzione delle circostanze possono giustificare la cancellazione di determinati dati.

Diritto all’oblio vs. pubblica informazione: un analisi della decisione del Garante sulla cancellazione delle notizie online

La vicenda in questione riguarda una richiesta di cancellazione di notizie da Internet presentata da un individuo, l’interessato, che lamenta pregiudizi alla propria reputazione personale e professionale. I contenuti contestati risalgono a un periodo precedente e sono legati a indagini concluse, secondo le quali nessun importante sarebbe stato incassato dall’interessato o dai membri della sua cerchia, e nessun sequestro cautelare di fondi avrebbe avuto luogo. Gli articoli in questione, secondo l’interessato, contengono informazioni superate, in gran parte false e diffamatorie, causando un grave danno alla sua immagine e alla reputazione della sua cerchia. L’interessato chiede la cancellazione dei dati personali, sottolineando che il procedimento legato alle notizie è stato già definito con provvedimenti di improcedibilità e sentenza di estinzione dei reati.

La risposta di Google LLC evidenzia che la richiesta riguarda articoli su un’indagine per bancarotta fraudolenta e altre accuse legate a società di proprietà dell’interessato. Google specifica di aver bloccato alcuni contenuti associati a defunti ea certi URL, mentre per altri ritiene che vi sia un interesse pubblico alla conoscenza delle informazioni relative all’indagine.

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali rileva che le informazioni contenute negli articoli coinvolgono l’interessato e i suoi congiunti, e che il procedimento penale nei suoi confronti è ancora in corso. Sottolinea la mancanza di informazioni utili sulla definizione del procedimento e afferma che l’interesse della collettività a conoscere le gravi condotte criminose è prevalente, considerando la mancanza di chiarezza fornita dall’interessato. Per questo ritiene il reclamo infondato, poiché l’interesse pubblico alla conoscenza delle vicende che coinvolgono l’interessato prevale sulla richiesta di cancellazione delle notizie.

Violazione della privacy: sanzione e pubblicazione del provvedimento

Il caso in esame riguarda il reclamo presentato da un Ingegnere. contro SAVET srl, di seguito indicata come la Società, per presunte violazioni del Regolamento in relazione alla gestione di una richiesta di accesso e cancellazione dei dati personali nell’ambito di un rapporto di lavoro. Il reclamante sostiene che la risposta ricevuta dalla Società alla sua istanza, presentata il 17 giugno 2021, sia stata generica e priva di informazioni dettagliate. La Società, nel rispondere all’invito dell’Autorità datato 13 gennaio 2022, fornisce dettagli sul trattamento dei dati personali del reclamante, indicando i processi coinvolti e gli scopi del trattamento. Tuttavia, il Garante per la Protezione dei Dati Personali rileva che alcune operazioni di trattamento risultano non conformi alla normativa sulla protezione dei dati personali.

In particolare, la Società ha violato gli articoli 12, 15 e 17 del Regolamento, non fornendo una risposta adeguata alla richiesta del reclamo. La Società, nel suo riscontro, si è limitata a dichiarare che avrebbe utilizzato i dati personali in conformità alla normativa di legge, senza fornire dettagli specifici richiesti dall’interessato. La decisione del Garante prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di €15.000 alla Società, considerando la natura, gravità e durata della evaporazione, nonché il carattere doloso o colposo della stessa e il grado di responsabilità del titolare del trattamento. La cooperazione con l’Autorità, la dimensione della violazione e l’assenza di precedenti violazioni sono anche considerate nella determinazione dell’importo della sanzione.

Inoltre, il Garante decide di pubblicare il provvedimento sul sito Internet dell’Autorità, in linea con le normative sulla trasparenza e per sensibilizzare sull’importanza del rispetto delle leggi sulla privacy e dei diritti degli interessati.

Controversia tra KW SpA e Google: diffamazione online e richiesta di rimozione dall’autocomplete

Nel caso di specie, il ricorrente, amministratore delegato di KW SpA, società gestore di parcheggi a Genova, ha presentato un reclamo contro Google riguardo alla diffamazione tramite due articoli online. Gli articoli riportavano indagini giudiziarie su presunti reati di estorsione e minacce nei confronti del ricorrente. Il ricorrente ha intrapreso azioni legali contro l’editore per diffamazione e ha richiesto a Google la rimozione degli URL associati agli articoli, affermando che danneggiano la sua reputazione personale e professionale. Google ha rifiutato la richiesta, sostenendo che la rimozione totale va contro la sentenza Costeja. Tuttavia, a seguito della rimozione del contenuto dal sito di origine, gli URL non sono più indicizzati da Google. L’Autorità ha deciso di non intervenire sugli URL, ma ha ordinato a Google di rimuovere l’associazione tra il nome del ricorrente e il termine “minacce” nella funzione di completamento automatico.

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