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Eliminare notizie da internet, leggiamo questi provvedimenti

Eliminare notizie da internet, leggiamo questi provvedimenti

By Avv. Ludovica Marano

Cyber Lex
Cancelliamo i Dati Indesiderati
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Viviamo in un’epoca in cui la nostra presenza online è sempre più marcata, e le informazioni su di noi sono spesso facilmente accessibili a chiunque abbia una connessione a Internet. In questo contesto, la questione del diritto all’oblio è emersa come un importante principio giuridico, ponendo le basi per una gestione più consapevole e responsabile dei dati personali online. La sentenza Costeja, emanata nel 2014 dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), ha svolto un ruolo fondamentale nel definire e consolidare questo diritto

Il diritto all’oblio è il principio giuridico che consente a un individuo di richiedere la rimozione o l’aggiornamento di informazioni personali obsolete o non più rilevanti disponibili online. In altre parole, un individuo ha il diritto di chiedere che determinati dati personali relativi a sé stessi siano cancellati o resi non più accessibili al pubblico, specialmente quando tali informazioni possono causare danni alla reputazione o alla vita privata.

Le origini del diritto all’oblio: uno sguardo alla sentenza Costeja

Il percorso che ha portato alla formulazione del diritto all’oblio può essere fatto risalire alla sentenza della CGUE del 13 maggio 2014 nel caso C-131/12, comunemente nota come la sentenza Costeja. Il caso era stato sollevato da Mario Costeja González, un cittadino spagnolo il cui nome era associato a una procedura di pignoramento immobiliare pubblicata su La Vanguardia, un quotidiano spagnolo, nel 1998. Il signor Costeja, nel corso degli anni, aveva cercato di far rimuovere la menzione del suo nome da questa notizia sgradita e ormai datata. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emesso una decisione che ha stabilito che i motori di ricerca, come Google, sono responsabili del trattamento dei dati personali e devono rispettare le richieste di cancellazione o deindicizzazione qualora sussistano determinati criteri. Siffatta sentenza, come noto, ha avuto profonde implicazioni per la gestione dei dati personali online. Ha aperto la strada verso una maggiore consapevolezza sulla privacy online e ha fornito agli individui uno strumento per proteggere la propria reputazione e riservatezza. Tuttavia, ha anche sollevato interrogativi sulla limitazione della libertà di informazione e sul potenziale rischio di revisionismo storico.

Il ruolo del Garante Privacy nelle vicende relative al diritto all’obli

Il Garante nella rimozione delle informazioni da internet non solo risponde alle segnalazioni dei cittadini, ma svolge anche un ruolo proattivo nell’informare il pubblico sui propri diritti in materia di privacy. Campagne di sensibilizzazione e linee guida sono strumenti utilizzati per educare la popolazione sulla gestione sicura dei propri dati personali e sulla consapevolezza dei rischi associati all’utilizzo delle tecnologie digitali. Il diritto all’oblio e il ruolo del Garante della Privacy sono componenti cruciali nel garantire che i cittadini possano godere di un adeguato livello di privacy nell’era digitale. Mentre la tecnologia continua ad evolversi, è imperativo che le normative sulla privacy e le autorità di regolamentazione si adattino ad affrontare le nuove sfide emergenti. La protezione dei dati personali non è solo una questione legale, ma un elemento fondamentale per preservare la dignità e la libertà dei cittadini in un mondo sempre più connesso.

Ricorso al Garante: rimozione di informazioni sensibili

Nel caso in esame, 7 ottobre 2015, veniva presentato un ricorso al Garante per la Privacy contro la Gazzetta del Mezzogiorno e Google Inc. e Google Italy. Nel ricorso, la richiedente ha sollecitato la rimozione o la deindicizzazione di articoli online relativi a vicende giudiziarie che coinvolgevano lei e suo marito, con il procedimento culminato in una sentenza applicativa di pena emessa dal Gip Tribunale di Potenza.

Il richiedente ha citato specifici articoli pubblicati, la richiesta di rimozione si basava sul presupposto che tali informazioni non fossero più attuali e mancasse un interesse pubblico alla conoscenza delle vicende giudiziarie, violando così il diritto all’oblio.

Successivamente, il Garante ha invitato Edisud SpA, editore del sito, e Google a rispondere alle richieste del richiedente. In risposta, Edisud SpA ha deindicizzato gli articoli in questione, rendendoli inaccessibili tramite i motori di ricerca, mantenendoli comunque nell’archivio storico del giornale. Google ha respinto le richieste, sostenendo che non sussistevano i presupposti indicati nella sentenza Costeja del 2014.

Il Garante, esaminando la delicatezza della vicenda e la natura sensibile delle informazioni, ha ritenuto meritevole di prendere in considerazione la richiesta di rimozione. Anche Edisud SpA ha deindicizzato gli articoli, riconoscendo l’opportunità di farlo. Di conseguenza, il Garante ha accolto il ricorso, ordinando a Google di rimuovere gli URL indicati nell’atto di ricorso entro trenta giorni. Per quanto riguarda Edisud SpA, non ha ritenuto necessario intervenire, poiché l’editore ha già fornito riscontro adeguato alle richieste del richiedente.

Ricorso al Garante per la Privacy: decisione sul diritto all’oblio online

Il ricorrente nel caso in esame ha manifestato la sua preoccupazione riguardo agli articoli online che fanno riferimento a un procedimento giudiziario del 2012 conclusosi con un decreto di archiviazione nel 2016. Sostenendo che sono passati più di quattro anni dalla vicenda e che l’esito sia positivo, il ricorrente ha ha sottolineato la mancanza di interesse pubblico nella persistente accessibilità di tali articoli attraverso Google, con conseguenti danni alla sua vita familiare, relazionale e professionale.

Dopo aver esaminato il caso, il Garante ha rilevato che per quanto riguarda l’URL legato all’interrogatorio parlamentare del 2012, il sito sorgente ha integrato la notizia, evidenziando l’archiviazione con una postilla rossa, rispettando così il principio di esattezza dei dati . Per l’URL riguardante il proscioglimento del ricorrente, l’articolo pubblicato nel novembre 2016 è recente e contiene informazioni accurate. Di conseguenza, il Garante ha respinto la richiesta di rimozione degli URL citati, ritenendo infondato il ricorso. Ha sottolineato la brevità del tempo trascorso dalla pubblicazione delle notizie, il ruolo professionale del ricorrente e l’accuratezza delle informazioni fornite nei contenuti in questione come fattori determinanti.

Infine, per quanto riguarda gli URL indicati per la prima volta nell’atto introduttivo, che non sono stati oggetto di interpello preventivo, il Garante ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Ricorso per la rimozione di informazioni pregiudizievoli alla reputazione dell’interessato

Il provvedimento che ora si analizza, deriva dalla richiesta rivolta al Garante Privacy in cui la ricorrente ha evidenziato i seguenti punti:

-Nel mese di ottobre 2015, durante un trattamento sanitario obbligatorio (TSO), ha aggredito gli operatori sanitari presso la sua abitazione.

-La notizia è stata diffusa da numerose testate giornalistiche con dettagli specifici, inclusi l’indirizzo di casa e informazioni sulla sua salute.

-Il procedimento giudiziario si è concluso nell’ottobre 2016 con un’assoluzione, ritenendo che al momento dell’aggressione non fosse imputabile.

-Alcune testate giornalistiche hanno già modificato o rimosso i contenuti su richiesta del ricorrente, mentre Google ha affermato che persiste un interesse pubblico nei link ancora presenti.

Dopo aver esaminato il caso, Google ha ritenuto sussistere ancora un interesse pubblico nella reperibilità di informazioni legate a un grave fatto di cronaca, respingendo la richiesta di rimozione di determinati URL.

Il Garante ha dichiarato il ricorso inammissibile per gli URL che non sono stati oggetto di interpello preventivo e sono stati indicati per la prima volta nell’atto introduttivo. Tuttavia, sono state rilevate alcune eccezioni:

-Per gli URL del 4° e 5° punto, sono stati adottati misure manuali per evitare il posizionamento dei link associati al nome del ricorrente.

-Gli URL dal 1° al 3° punto indicano pagine dinamiche, non consentendo interventi specifici.

-Per l’URL del 23° punto, Google ha adottato misure manuali per evitare il posizionamento del link associato al nome del ricorrente.

Il Garante ha dichiarato inoltre che il trattamento delle informazioni relative alla salute del ricorrente, nelle pagine collegate agli URL indicati, viola il principio di non eccedenza e il Codice di deontologia nell’esercizio dell’attività giornalistica.

Di conseguenza, il Garante ha ordinato a Google di rimuovere gli URL specificati dall’elenco, ritenendo che la persistenza di tali informazioni possa causare un impatto notevolmente negativo sul ricorrente.