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Cancellare notizie da Google con l’art. 17 del GDPR

Cancellare notizie da Google con l’art. 17 del GDPR

By Avv. Ludovica Marano

Cyber Lex
Cancelliamo i Dati Indesiderati
Tel. 06 39754846

La conservazione per un tempo indefinito dei dati attraverso le ricerche o i prodotti Google consta all’interessato dell’informazioni pregiudizievoli, la quasi impossibilità di obliare le proprie colpe passate e di rimando gli compromette al reo la possibilità di ricostruirsi una nuova identità sociale. Il diritto all’oblio si configura come il diritto alla cancellazione dei propri dati personali, al fine dell’osservanza del diritto all’oblio nei confronti dell’interessato, il titolare di quelle informazioni che ha diffuso pubblicamente su un sito web o una pagina contenuti pregiudizievoli, ha l’obbligo di informare della richiesta di cancellazione altri titolari che trattato allo stesso modo i dati personali cancellati. Sul punto, ai sensi dell’art. 17 par. II del GDPR si fa riferimento a “qualsiasi link, copia o riproduzioni”. I motori di ricerca, come ad esempio il colosso americano Google, ma non prescinde da questa analisi il noto Yahoo o altri, hanno in ogni caso messo a disposizione diverse tutele per colui che voglia rimuovere notizie dalle queery Google, anche a discapito dell’informazione pubblica cui le notizie stesse si fanno portavoce. Tuttavia, potrebbe non essere sufficiente adire il motore di ricerca, ma potrebbe essere necessario ottenere un vero e proprio provvedimento giudiziario.

L’articolo 17 del GDPR, uno sguardo analitico

Vediamo insieme di cosa tratta l’ormai noto art. 17 par. II del GDPR. L’articolo in questione impone ai titolari del trattamento che hanno reso pubblici dati personali di informare i titolari che poi hanno poi utilizzato nuovamente le informazioni de quo attraverso link, copie o riproduzioni. L’obbligo di informazione non si applica altresì ai fornitori dei motori di ricerca quando si limitano solo ad indicizzare in maniera automatica informazioni rese disponibili da terzi, attraverso un procedimento di memorizzazione temporanea e di messa a disposizione degli utenti di Internet, il tutto secondo un determinato ordine di preferenza. Proprio l’articolo si apre con queste parole “L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali”, questo assunto fa riferimento a taluno die motivi riportati nella norma stessa. Di seguito riassunti:

-i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;

-l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento;

-l’interessato esercita il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati personali ai sensi dell’articolo 21, paragrafi 1 e 2, del GDPR;

– i dati personali sono stati trattati illecitamente; 

in questo caso la disposizione deve intendersi quale violazione di una disposizione di legge diversa dal GDPR. Tale interpretazione deve basarsi su elementi oggettivi alla luce del diritto o della giurisprudenza nazionali. 

– la cancellazione adempie un obbligo legale;

– i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione a minori.

 

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