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Cancellare notizie da internet, provvedimento negativo del Garante

Cancellare notizie da internet, provvedimento negativo del Garante

By Avv. Ludovica Marano

Cyber Lex
Cancelliamo i Dati Indesiderati
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Viviamo in un’era digitale in cui l’accesso all’informazione è rapido e senza precedenti. Tuttavia, con la facilità di diffusione delle notizie, sorgono questioni etiche e legali riguardanti la cancellazione di informazioni da Internet. In Italia, il Garante per la protezione dei dati personali ha un ruolo chiave nella regolamentazione di queste pratiche.

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali

Il Garante per la protezione dei dati personali è un’autorità indipendente italiana responsabile di garantire la tutela dei dati personali e della privacy dei cittadini. Questa autorità si occupa di regolamentare l’uso dei dati personali da parte di organizzazioni pubbliche e private e di garantire che le informazioni siano trattate in conformità con la legge. Tra le sue competenze, il Garante si occupa anche di questioni legate alla diffusione e cancellazione di informazioni su Internet. Il Garante può ricevere richieste di cancellazione di notizie da parte di individui che ritengono che certe informazioni pubblicate online violino i loro diritti di privacy o siano in qualche modo dannose per la loro reputazione. Tuttavia, il Garante deve bilanciare il diritto all’oblio e la libertà di informazione, cercando di mantenere un equilibrio delicato tra la protezione dei dati personali e il diritto del pubblico di accedere a informazioni di interesse generale.

Il Provvedimento negativo del Garante

In alcuni casi, il Garante può emettere un provvedimento negativo riguardo alla richiesta di cancellazione di notizie da Internet. Ciò può avvenire quando l’autorità ritiene che la richiesta non sia giustificata o che la pubblicazione delle informazioni in questione sia nell’interesse pubblico. Le ragioni dietro un provvedimento negativo possono variare, ma spesso coinvolgono la valutazione della rilevanza delle informazioni, l’obbligo di informare il pubblico e la preservazione della libertà di stampa.

Equilibrio tra privacy e libertà d’informazione: la cancellazione a seguito di una archiviazione

L’archiviazione di un procedimento penale non implica automaticamente la cancellazione delle relative informazioni dalla sfera online. Secondo quanto dichiarato dal Garante della privacy italiano, non vi è un obbligo assoluto di rimuovere dal web notizie connesse a procedimenti penali archiviati, specialmente se tali informazioni riguardano personaggi pubblici e sono state tempestivamente aggiornate per riflettere l’esito del procedimento.

In altre parole, un individuo coinvolto in un’indagine per un presunto reato, successivamente scagionato da ogni accusa, non può richiedere il diritto all’oblio se è una figura di risonanza e se la notizia mantiene il suo interesse pubblico.

Il provvedimento del Garante sulla deindicizzazione delle notizie online

Il Garante della privacy, in una decisione risalente al 28 settembre, ha sottolineato che, nonostante la disposizione della riforma penale offra la possibilità di escludere dall’indicizzazione contenuti legati a procedimenti penali conclusi positivamente, ciò avviene “ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del Regolamento Ue 2016/679”. Questo implica che la deindicizzazione non costituisce un diritto assoluto, ma deve essere bilanciata con la libertà di espressione e di informazione. Il Regolamento Ue 2016/679 prevede diverse eccezioni al diritto di cancellazione, incluso quello legato alla libertà di espressione e di informazione. Ciò significa che, anche in presenza di una richiesta legittima di deindicizzazione secondo la normativa italiana, tale richiesta può essere respinta se le informazioni in questione sono ritenute di interesse pubblico. Nel caso specifico portato all’attenzione del Garante, si tratta di notizie accurate e attuali, il cui apprendimento, come osservato nel provvedimento, è fondamentale per informare l’opinione pubblica sui risultati positivi dell’evento che ha coinvolto la persona indagata. Tale circostanza assume rilevanza, soprattutto in relazione al ruolo svolto dall’interessato, e, proprio per questo motivo, non sembra idonea a pregiudicarlo.

Il caso in questione mette in luce come, nonostante le nuove normative, la deindicizzazione di notizie legate a procedimenti penali non sia assicurata. La considerazione dell’interesse pubblico, soprattutto quando coinvolge personalità pubbliche, riveste un ruolo fondamentale nella determinazione della permanenza delle informazioni online. La decisione assunta potrebbe, pertanto, costituire un precedente significativo per situazioni simili che potrebbero presentarsi in futuro.