EU General Data Protection Regulation GDPR - Diritto di Cancellazione +39.06.39754846

Cancellare notizie dal web: il ruolo dei provvedimenti del Garante

Cancellare notizie dal web: il ruolo dei provvedimenti del Garante

By Avv. Ludovica Marano

Cyber Lex
Cancelliamo i Dati Indesiderati
Tel. 06 39754846

Navigare nel mare delle informazioni online può essere un’esperienza travolgente e, talvolta, alcune notizie o informazioni possono diventare indesiderate o dannose nel corso del tempo. Cancellare notizie dal web o dati personali da Internet può sembrare un compito complesso ma, con le giuste strategie e consapevolezza delle proprie opzioni, è possibile gestire la propria presenza online in modo efficace.

La tutela della privacy ed il ruolo del Garante per la protezione dei dati personali

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali è un’autorità indipendente in Italia, responsabile della protezione e promozione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, in relazione al trattamento dei loro dati personali. Quest’ultima gioca un ruolo cruciale nel garantire che le informazioni personali siano trattate in conformità alle leggi sulla privacy e gli individui mantengano il controllo sulla loro presenza online.

Uno dei principali strumenti a disposizione del Garante privacy è il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, anche detto in acronimo GDPR. Si tratta di un regolamento varato dall’Unione Europea, che stabilisce norme rigorose per la raccolta, l’elaborazione e la conservazione dei dati personali.

Il GDPR conferisce agli individui il diritto di richiedere la cancellazione dei propri dati personali in determinate circostanze, noto come “diritto all’oblio“. Questo significa che, se le informazioni online sono obsolete, inesatte o non rilevanti, gli individui possono richiedere la rimozione di tali dati dai motori di ricerca e dai siti web.

I limiti del diritto all’oblio: l’interesse storiografico della collettività

In questa sede appare utile sottolineare come il diritto all’oblio non sia assoluto, ma debba sempre essere bilanciato con il diritto alla libertà di espressione e all’accesso alle informazioni della collettività. Ciò significa che le richieste di rimozione possono essere valutate caso per caso, considerando fattori come l’interesse pubblico e il contesto delle informazioni coinvolte.

In ogni caso, il Garante per la Protezione dei Dati Personali gioca un ruolo fondamentale in questo ambito. Infatti, ha la funzione di arbitrare questi conflitti e garantire che i diritti dei singoli vengano rispettati nel mondo digitale.

In alcune situazioni, il soggetto che reclama il diritto all’essere dimenticato potrebbe dover ricorrere a un supporto legale per cancellare notizie da internet che gli creano danno alla reputazione. Consultare un avvocato specializzato in diritto digitale o della privacy per valutare le proprie opzioni e stabilire la migliore strategia legale da adottare è sempre la scelta maggiormente consigliata.

Il provvedimento del Garante Privacy

L’interessato, nel caso in particolare a cui si rimanda, ha presentato un reclamo al Garante, basato sull’art. 77 del Regolamento, chiedendo a Google di rimuovere 18 URL dai risultati di ricerca associati al suo nome. Questi collegavano ad articoli riguardanti un suo coinvolgimento in una vicenda giudiziaria riguardante un arresto avvenuto nel 2019, nel quale è stato detenuto per un anno e successivamente condannato per possesso di informazioni legate al terrorismo.

Il reclamante ha scontato la pena detentiva, ma lamentava che la presenza di questi contenuti online potesse ostacolare il proprio reinserimento nella società e l’ottenimento di lavoro. In particolare, lo stesso aveva subito un arresto nel 2020 per possesso di materiale legato al terrorismo ed veniva condannato a due anni di reclusione. Veniva poi rilasciato nel dicembre 2022.

La decisione del garante privacy rispetto alla espiazione della pena

Nel decidere sulla controversia durante la sua attività istruttoria, il Garante aveva constatato che alcuni degli URL segnalati non erano già visibili nei risultati di ricerca associati al nome dell’interessato, quindi non c’erano ragioni per adottare ulteriori provvedimenti. Per quanto riguarda gli altri URL, veniva considerato che il tempo trascorso dalla conclusione del caso giudiziario e dalla fine della reclusione fosse troppo breve per qualificare le informazioni come datate o prive di interesse pubblico.

Poiché il reato era legato al possesso di materiale terroristico e il reclamante aveva finito di scontare la pena di reclusione solo in temi recenti, il Garante privacy ha ritenuto che non fossero presenti le condizioni per invocare il diritto all’oblio. Pertanto, ha giudicato il reclamo infondato.

Network Syrus
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: