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Deindicizzare notizie da Google in tutto il mondo

Deindicizzare notizie da Google in tutto il mondo

By Avv. Ludovica Marano

Cyber Lex
Cancelliamo i Dati Indesiderati
Tel. 06 39754846

La protezione dei dati personali sul web, anche a fronte della crescente digitalizzazione e del costante aumento delle tecnologie è diventato un problema, sotto certi punti di vista, sempre maggiore. Per questo motivo sempre più spazio sta prendendo il c.d. diritto all’oblio, il quale si assume come deterrente per la diffusione dannosa di notizie, immagini, URL e così via che possono creare un pregiudizio al soggetto interessato. La tutela della privacy e il diritto all’oblio sono strettamente correlati e si riferiscono alla protezione dei dati personali tanto che questo trova spazio anche nel GDPR, in particolare nell’art. 17.

La privacy su Google ed in rete tramite la deindicizzazione

Il diritto all’oblio, noto anche come diritto alla deindicizzazione, è una specifica forma di tutela della privacy e stabilisce che gli individui hanno il diritto di chiedere la rimozione dei propri dati personali quando non sono più necessari per gli scopi per i quali sono stati raccolti, oppure quando sono inesatti, obsoleti o potenzialmente dannosi. 

La deindicizzazione, in particolar modo, è un processo attraverso il quale i risultati di una ricerca su un motore di ricerca vengono rimossi o non vengono più visualizzati. Questo processo viene utilizzato per rimuovere informazioni obsolete, inesatte o potenzialmente dannose dai risultati di ricerca.

Qual è l’ambito di applicazione della deindicizzazione?

La deindicizzazione risulta essere applicabile, allo stato, a tutti i cittadini dell’Unione Europea oltre che ai titolari di diritti sui dati personali, come i dati personali relativi a una persona fisica, come il proprio nome, indirizzo, numero di telefono, e-mail, fotografie, video, dati biometrici, dati sanitari e dati finanziari.

Proprio il Regolamento sulla protezione dei dati personali che stabilisce che i cittadini dell’Unione Europea godono del diritto a vedere i propri dati deindicizzati laddove siano presenti nei risultati dei motori di ricerca e non sono più pertinenti, obsoleti o non pertinenti in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti o successivamente trattati. Per fare un esempio laddove un soggetto abbia scontato una pena per un reato commesso in passato e non rappresenta più una minaccia per la società, può chiedere la deindicizzazione, o anche la cancellazione, dai risultati di ricerca relativi a quel reato per proteggere la propria vita privata e professionale.

Limiti al diritto alla deindicizzazione

Tuttavia, è importante notare che il diritto alla deindicizzazione non è assoluto e può essere limitato da esigenze di interesse pubblico, come la tutela della sicurezza nazionale, l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, oppure se i dati sono di interesse per la storia, la scienza, la cultura, la protezione dell’identità e la tutela dell’onore delle persone coinvolte.

Le ultime notizie dalla Cassazione sul diritto alla deindicizzazione

Secondo quanto disposto dall’Ordinanza del 24 novembre 2022 nr. 34658 della Prima Sezione Civile il motore di ricerca Google è tenuto ad effettuare la deindicizzazione dei contenuti che gli vengono richiesti a livello globale, ove ne sussistano i presupposti, ed anche in tutte le proprie versioni, per esemplificare non soltanto in quelle presenti nell’Unione Europea ma anche in quelle presenti nei Paesi fuori dall’unione e per questo denominati extraeuropei.

In questa massima appena richiamata vengono determinati quei principi legislativi già dettati dal Regolamento 679/2016 ovvero anche denominato GDPR, tali da dimostrare di poter superare quei limiti geografici che delimitano la stretta applicabilità del Regolamento sulla protezione dei dati personali al solo spazio Economico Europeo. Proprio in forza di questa limitazione la maggioranza delle Corti di merito nonché quelle di legittimità avevano sempre espresso il proprio parere nel senso della “non extraterritorialità della legge italiana e del riconoscimento del diritto all’oblio per le sole versioni dei motori di ricerca riferibili agli Stati dell’UE.”

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