Diritto all’oblio 2022 e Riforma Cartabia, un nuovo parere del Garante

10 Ottobre 2022
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La riforma Cartabia prende il nome dalla Ministra della Giustizia firmataria e prevede diversi interventi in materia di processo penale nonché di diritto all’oblio. La riforma, in particolare interviene sull’art. 154 ter delle disposizioni di attuazione c.p.p., e stabilisce che tutte le prescrizioni delle sentenze favorevoli al reo vengano comunicate automaticamente al Garante della Privacy – autorità indipendente deputata al controllo della privacy e del rispetto delle regole inerenti al diritto all’oblio e GDPR –; la comunicazione, o più precisamente la pronuncia assolutoria costituisce titolo per l’emissione senza ritardo di un provvedimento di deindicizzazione dalla rete internet dei contenuti negativi che derivano dal procedimento penale e comprendenti i dati personali del reo.
La riforma è stata dettata dall’esigenza di dare a chi subisce un processo penale e poi viene assolto, proprio per dare loro una seconda opportunità, tale per cui le notizie pregiudizievoli non costituiscano più un danno per la reputazione del soggetto. Per questo si pensa che tramite questa riforma si possano contenere i ricorsi al garante della privacy (che è uno dei tanti metodi per avvalersi del diritto all’oblio) e per evitare che l’interessato debba autonomamente provvedere a richiedere la cancellazione di una notizia, è stato approvato Commissione giustizia un emendamento – art. 13 bis del disegno di Legge in esame – alla c.d. Riforma Cartabia.
Il Garante della privacy ed il parere sulla riforma Cartabia
Operata questa breve introduzione, è necessario chiarire che la Presidenza del Consiglio ha richiesto l’intervento del Garante Privacy al fine di avere un parere sul decreto legislativo di attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134. Come detto siffatto decreto legislativo si propone di attuare una riforma organica del processo penale, del sistema sanzionatorio e dell’ordinamento penitenziario.
La digitalizzazione della giustizia penale
Tra gli obiettivi del decreto legislativo appena citato c’è sicuramente quello che della digitalizzazione della giustizia penale nonché dello sviluppo del processo penale telematico, in conformità al criterio di delega di cui al comma 5 dell’art. 1 della legge n. 134 del 2021.
Vengono introdotte per questo diverse innovazioni al processo penale come, ad esempio, in tema di formazione, deposito, notificazione e comunicazione degli atti e in materia di registrazioni audiovisive e partecipazione a distanza ad alcuni atti del procedimento o all’udienza.
La partecipazione a distanza al processo penale
La novella ha interessato anche le modalità di partecipazione al procedimento penale, in questo senso il garante si esprime sulle modalità e soprattutto sulle garanzie della partecipazione da remoto. In particolare l’art. 133-ter, novellato, recepisce le regole procedurali già previste dagli articoli 146-bis e 147-bis disp. att. c.p.p., dedicati uno alla partecipazione al dibattimento a distanza e l’altro all’esame degli operatori sotto copertura, i c.d. collaboratori di giustizia. Per consentire la partecipazione a distanza all’udienza penale o anche solo rispetto al compimento di un atto, la legge ha disposto che il collegamento audiovisivo debba essere «attuato, a pena di nullità, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti all’atto o all’udienza e ad assicurare la contestuale visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilità per ciascuna di essa di udire quanto viene detto dalle altre». D’altronde come si è fatto sino a questo momento per i detenuti in carcere.