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Eliminare Notizie da Google: leggi questo provvedimento del Garante

Eliminare Notizie da Google: leggi questo provvedimento del Garante

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Cyber Lex
Cancelliamo i Dati Indesiderati
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Il diritto alla cancellazione dei dati personali dal web, in generale da internet o da qualsivoglia motore di ricerca prende il nome di diritto all’oblio, che è stato introdotto nel nostro ordinamento a seguito della riforma e dell’aggiunta dell’art. 17 del Regolamento (UE) nr. 679/2016 sulla protezione dei dati personali, anche conosciuto come GDPR, è confacente a quel diritto di essere dimenticati.  La disposizione appena menzionata opera un determinante allargamento delle maglie di operatività, tanto è vero che vengono definite chiaramente tutta una serie di cause alla presenza delle quali il soggetto interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la cancellazione di tutte quelle informazioni o anche notizie in pagine web, quotidiani etc, che siano lui pregiudizievoli senza alcun margine di ritardo. Il classico esempio è quello del soggetto che chiede la cancellazione del proprio nome da Google o  la rimozione dalle notizie dalle ricerche Google, nel caso in cui i propri dati personali non siano più indispensabili rispetto alle finalità per i quali venivano conseguiti o trattati o quando si sia revocato il consenso al trattamento o quando ancora i dati siano stati raccolti in maniera illecita.

Garante privacy e la funzione dei suoi provvedimenti 

Il Garante Privacy è l’autorità amministrativa indipendente deputata dalla legge al controllo della privacy già dall’anno 1996. Successivamente questa è stata istituita dal codice in materia di dati personali del 2003, preposta per la tutelare, appunto, la privacy, i diritti ed il rispetto della regolamentazione sul trattamento dei dati personali. Il Garante Privacy, in particolar modo quello italiano, negli ultimi tempi è stato investito da molte controversie in relazione al diritto all’oblio ed alla cancellazione dal web di notizie e dati personali che creano pregiudizio al soggetto interessato che ne richiede la eliminazione.

La cancellazione per danno alla reputazione

Nel provvedimento del Garante privacy in esame il reclamante lamentava un pregiudizio alla sua reputazione personale nonché a quella professionale a seguito della diffusione di contenuti, che secondo lo stesso reclamante potevano considerarsi, in ragione dello scorrere del tempo ormai superati. Siffatte notizie pregiudizievoli venivano pubblicate sia su un sito che su una pagina Facebook , il reclamante, tra le altre cose lamenta il fatto che non sia stato possibile contattare il webmaster per ottenere, così come la legge prescrive, la cancellazione delle notizie dal web.

Il provvedimento del Garante Privacy e le ragioni della decisione

Secondo quanto analizzato dal garante, la vicenda descritta negli articoli che il reclamante ritiene di dover eliminare ha ad oggetto una gravissima condotta tenuta dallo stesso in relazione alla propria attività professionale, infatti la condotta da lui tenuta gli è valsa anche una sanzione da parte dell’organismo di vigilanza del settore. Nonostante i fatti siano risalenti, anno 2012, risulta che le condotte perpetrate dall’interessato siano passate al vaglio della giustizia in un secondo momento dopo la commissione, tanto che sono stati esperiti in ordine alla condotta ben due gradi di giudizio ed una condanna al reclamante, che è stata confermata nel 2019 dalla Corte di Cassazione che ha in parte annullato la sentenza di appello. Per queste ragioni, e dato che l’ultimo grado si è concluso nel 2019 secondo il garante sarebbe ancora persistente l’interesse storiografico, che dunque non può essere sacrificato in ragione del diritto all’oblio del singolo.

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