EU General Data Protection Regulation GDPR - Diritto di Cancellazione +39.06.39754846

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Cancelliamo i Dati Indesiderati
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La locuzione diritto all’oblio che oggi ha acquisito un uso abbastanza comune nel vocabolario degli utenti del web, è inteso come quel potere di disporre a proprio piacimento dei dati sensibili e personali che riguardano la persona interessata. Il termine “disporre” nel caso di specie deve essere inteso in senso di rimozione dei dati che si presentano sotto forma di articoli o notizie nel web di dominio pubblico riguardanti il soggetto interessato. Tuttavia, dove ci si avvicina al profilo della privacy, si fa riferimento a tutte una serie di facoltà che l’interessato può eccepire sulla circostanza di essere dimenticato ovvero non essere più collegato ad una determinata notizia che lo riguarda, la quale può creargli disagio e pregiudizio alla privacy ed alla reputazione.

La normativa sul diritto all’oblio e l’art. 17 del Regolamento sulla protezione dei dati personali

Il GDPR, che è l’acronimo dell’ormai conosciuto Regolamento Europeo sulla Privacy, positivizza il c.d. diritto all’oblio, ora menzionato inteso quale diritto a chiedere la rimozione dei dati personali a coloro che hanno la titolarità di quei dati ovvero che li stiano trattando. Il Titolare del Trattamento, figura di estrema importanza nel settore del diritto all’oblio, si prefigge il compito di limitare i confini e fare da filtro per le richieste di eliminazione dei dati personali dal web.

Invero il titolare viene considerato oggi anche il motore di ricerca. Infatti, proprio i motori di ricerca, come il noto Google, hanno l’espresso divieto di esporre alcune categorie di dati, in particolare quelli sensibili, oltreché hanno l’obbligo di eliminare tutti gli altri dati personali senza che intercorra un ingiustificato ritardo, laddove sussistano i motivi previsti dal GDPR.

Contattare il webmaster per rimuovere le notizie da Google

In primo luogo quello che può fare l’interessato che voglia eliminare i suoi dati personali da un sito web o una pagina e che abbia subito un pregiudizio dalle notizie divulgate è contattare, immediatamente, l’editore o la testata giornalistica che ha diffuso la notizia. Di norma, quanto più è risalente la vicenda che viene diffusa, tanto più vi sono elementi a favore della cancellazione. Sul punto si è espressa anche la giurisprudenza sulla scorta della normativa speciale, definendo che risulta ragionevole un lasso di tempo tra i 4 ed i 10 anni circa, per far sorgere la presunzione del diritto all’oblio.

La deindicizzazione come ulteriore passo per l’eliminazione

Orbene, il solo contattare la testata giornalistica, come detto poc’anzi, talvolta non può risultare efficace e dunque vi è la necessità che il soggetto interessato non risolva affatto il suo problema. In questi casi è necessario che lo stesso compili un modulo fornito dallo stesso motore di ricerca Google apposito per la deindicizzazione delle informazioni pregiudizievoli.  La deindicizzazione dai motori di ricerca, seppur non equipollente alla cancellazione, in punto di praticità consegue i medesimi effetti; attraverso questo metodo si ottiene la cancellazione delle informazioni relative a quel soggetto nelle query di Google, la notizia di fatto sarà visibile ma solo agli utenti che si collegheranno sulla pagina in cui è contenuto l’articolo che contiene pregiudizio per l’interessato. Ancora, laddove questo non risulti efficace lo stesso potrà rivolgersi all’autorità competente facendo un reclamo al garante per la privacy.

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