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Eliminare notizie da Google: provvedimenti del Garante

Eliminare notizie da Google: provvedimenti del Garante

By Avv. Ludovica Marano

Cyber Lex
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Al giorno d’oggi, l’accesso a informazioni e notizie è diventato più facile che mai. Basta una rapida ricerca su un motore di ricerca come Google per ottenere una vasta gamma di risultati su qualsiasi argomento. Tuttavia, questo facile accesso alle informazioni può anche comportare alcune sfide, soprattutto quando si tratta di notizie o informazioni sensibili o dannose.

In Italia, il Garante per la protezione dei dati personali ha introdotto provvedimenti per affrontare questo problema, cercando di bilanciare il diritto alla privacy con il diritto alla libertà di informazione. Pertanto, qualora si verifichi la pubblicazione di contenuti che potrebbero mettere  a rischio la reputazione dell’utente, nei casi previsti dal Regolamento, è possibile eliminare notizie da Google.

Come nasce il diritto all’oblio per cancellare notizie da Internet

Nel 2014, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CJEU) emise una sentenza storica nel caso noto come “Google Spain vs. Mario Costeja González”. In questa decisione, la CJEU stabilì che i motori di ricerca come Google sono responsabili del trattamento dei dati personali presenti nelle loro pagine di risultati e che gli individui hanno il diritto di richiedere la rimozione di tali dati in determinate circostanze.

Questo diritto a cancellare notizie da internet, ovvero a rimuovere i dati personali è stato definito con il termine “diritto all’oblio” ed è diventato un principio fondamentale del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell’Unione Europea, che è entrato in vigore nel 2018.

Il diritto all’oblio consente alle persone di richiedere la cancellazione dei propri dati personali quando non sono più necessari per gli scopi per cui sono stati raccolti o quando la persona interessata revoca il proprio consenso al loro trattamento.

Il ruolo del Garante per la protezione dei dati personali

In Italia, il Garante per la protezione dei dati personali è l’autorità competente per garantire il rispetto delle normative sulla privacy e dei diritti degli individui in materia di trattamento dei dati personali. In virtù del GDPR, il Garante ha un ruolo chiave nell’implementazione e nell’applicazione di questo diritto all’oblio nei confronti dei motori di ricerca come Google.

Quest’ultimo ha emesso una serie di provvedimenti e orientamenti per affrontare la questione della rimozione di notizie dai risultati di ricerca di Google. Le pronunce cercano di bilanciare il diritto alla privacy delle persone con il diritto alla libertà di informazione e all’accesso a notizie di interesse pubblico.

Il provvedimento del Garante: pubblicazione di messaggi pubblicitari

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ricevuto un reclamo riguardante la pubblicazione da parte dell’Azienda Usl Toscana Sud Est (AUSL) di messaggi pubblicitari contenenti dati personali sensibili di un individuo, tra cui nome, cognome, data di nascita, residenza, numero di libretto sanitario e informazioni mediche. In risposta al reclamo, l’AUSL ha presentato una notifica di violazione, comunicando di aver informato la persona interessata della violazione stessa.

L’Ufficio del Garante ha successivamente richiesto informazioni all’AUSL riguardo alle misure tecniche e organizzative adottate per prevenire futuri episodi simili. L’AUSL ha risposto sottolineando che la visibilità delle informazioni sul cartellone pubblicitario era limitata al solo nome e cognome dell’interessato e che questo rappresentava una correlazione generica con l’assistenza sanitaria, senza fornire dettagli specifici sulla sua salute.

La posizione del cartellone pubblicitario presso il Pronto Soccorso è stata un errore accidentale, causato da un momento di distrazione. Questo è accaduto a causa della situazione eccezionale di emergenza sanitaria che ha creato stress e confusione nell’organizzazione dell’Azienda per due anni.

Il cartellone è stato rimosso immediatamente e messo in un luogo sicuro a chiave, dove solo alcune persone autorizzate possono accedere. Questo è stato fatto perché il cartellone è considerato una prova in un contenzioso legale in corso con l’Azienda. Inoltre, è stato verificato che non ci sono altri cartelloni simili nelle altre strutture dell’Azienda e che non sono stati trovati su Facebook, sul sito web o nell’intranet aziendale.

In base alle valutazioni fatte e alle dichiarazioni del responsabile durante l’indagine, si ritiene che i dati personali trattati dall’AUSL Toscana Sud Est siano stati gestiti in modo illegale. Questa violazione riguarda gli articoli del Regolamento sulla protezione dei dati che stabiliscono che i dati personali devono essere trattati in modo legale, corretto e trasparente (art. 5, par. 1, lett. a), c) e f)), e che devono essere pertinenti e limitati alle finalità del trattamento (art. 5, par. 1, lett. c)).

Inoltre, questa violazione coinvolge anche l’art. 9 del Regolamento che riguarda il trattamento di dati sensibili e l’art. 25 che richiede misure di protezione dei dati. Tuttavia, poiché l’AUSL ha dichiarato di aver rimosso il cartellone pubblicitario incriminato, non sono necessarie ulteriori misure correttive in base al Regolamento.

La gestione dei dati personali secondo il Regolamento sulla protezione dei dati personali

A tal proposito, si richiamano le norme specifiche del GDPR, secondo cui i dati personali devono essere gestiti in modo legale, corretto e trasparente nei confronti delle persone a cui si riferiscono. Inoltre, devono essere appropriati, pertinenti e limitati solo a quanto è necessario per le finalità del trattamento dei dati. Questo è ciò che richiede il Regolamento per garantire la protezione della privacy e l’uso responsabile dei dati personali.

Provvedimento del Garante: lesione alla reputazione personale di un soggetto

L’individuo ha lamentato che la sua reputazione personale e professionale è stata danneggiata a causa della presenza persistente su Internet di contenuti che riteneva diffamatori. Questi contenuti erano stati pubblicati online.

Inoltre, rappresentavano una narrazione parziale degli eventi, senza considerare la sua versione dei fatti o le informazioni contenute nei documenti legali. Inoltre, ha sottolineato che, essendo ora residente in un’altra località rispetto a quella in cui si è verificato l’incidente, non c’è alcun interesse pubblico rilevante nell’accesso a tali informazioni.

Secondo il motore di ricerca Google, non si ritengono sussistenti i requisiti per esercitare il diritto all’oblio, poiché questi collegamenti contengono informazioni recenti su un procedimento penale riguardante reati gravi. Altresì, alla fine del processo di appello, l’individuo è stato condannato a quattro anni di reclusione.

La valutazione del Garante Privacy in merito alla vicenda

Secondo il Garante, la gravità dei fatti contestati e il poco tempo trascorso dalla loro conclusione suggeriscono che persiste un interesse pubblico nell’accesso alle informazioni correlate. Le richieste di rimozione di risultati dai motori di ricerca vengono valutate secondo i criteri stabiliti dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel 2014 e nelle Linee guida pertinenti.

La sentenza della Corte di Cassazione, citata dal reclamante, sebbene tratti in generale l’evoluzione del diritto all’oblio, affronta circostanze di fatto e legali diverse da quelle del caso in questione. Quest’ultimo, infatti, riguarda il rapporto tra il diritto all’oblio e il diritto alla rievocazione storica di eventi passati da parte di un editore tramite la ripubblicazione di notizie precedentemente diffuse senza contestazioni. Per questi motivi dichiara il reclamo infondato.

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