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Cancellare notizie da Google, alcuni provvedimenti del Garante

Cancellare notizie da Google, alcuni provvedimenti del Garante

By Avv. Ludovica Marano

Cyber Lex
Cancelliamo i Dati Indesiderati
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Al giorno d’oggi, il diritto all’oblio è diventato un tema cruciale per la tutela della privacy e la gestione delle informazioni personali online. Questo principio giuridico consente agli individui di richiedere di eliminare informazioni personali da Google, nonché la rimozione di informazioni obsolete o non più rilevanti dai motori di ricerca e da altre fonti online.

Il diritto a cancellare notizie da Google è una componente fondamentale della privacy digitale e del controllo delle informazioni personali online. Questo principio afferma che gli individui hanno il diritto di richiedere la rimozione di informazioni personali o sensibili che sono obsolete o non più rilevanti dall’ambiente online.

Siffatta richiesta può riguardare dati come nomi, fotografie, storie personali o altre informazioni che, se diffuse o rese facilmente accessibili, potrebbero danneggiare la reputazione o la vita delle persone.

Brevi cenni alle origini del diritto alla cancellazione dei dati personali in rete

Le origini del diritto all’oblio possono essere fatte risalire a diversi contesti legali e culturali. Tuttavia, ha guadagnato notorietà particolare nell’Unione Europea (UE) grazie a una decisione storica della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CJUE) nel 2014, nel caso Google Spain c. AEPD e Mario Costeja González. Questa sentenza ha stabilito che i cittadini europei hanno il diritto di richiedere la rimozione di link a informazioni obsolete o non più rilevanti dai risultati di ricerca, se non vi sono ragioni legittime per mantenerle.

La figura del Garante Privacy nel panorama europeo

Il Garante Privacy è una figura chiave nella protezione dei diritti di privacy degli individui. In molti paesi, compresa l’Unione Europea, esiste un’autorità di regolamentazione specificamente incaricata di supervisionare la protezione dei dati personali e di garantire il rispetto delle leggi sulla privacy.

Il Garante Privacy, noto anche come “Autorità Garante per la protezione dei dati personali”svolge, in alcuni paesi, un ruolo cruciale nella tutela dei diritti di privacy degli individui e nell’applicazione delle leggi sulla privacy. La figura del Garante Privacy varia da nazione a nazione ma, in generale, ha una serie di responsabilità e funzioni chiave:

Innanzitutto l’Autorità Garante Privacy sorveglia l’attuazione delle leggi sulla privacy nel paese di competenza e verifica che le organizzazioni e le aziende rispettino le norme sulla protezione dei dati personali.

Questo può includere l’ispezione di organizzazioni per verificare la conformità alle leggi sulla privacy e l’applicazione di sanzioni in caso di violazioni. Ancora, fornisce orientamenti e consulenza alle organizzazioni e ai cittadini in merito alle leggi sulla privacy e alle migliori pratiche per la gestione dei dati personali.

Un’attenzione particolare è quella riservata alla gestione dei reclami presentati dai cittadini riguardo alla violazione della loro privacy da parte di organizzazioni o aziende . Le persone che ritengono che i loro diritti di privacy siano stati violati possono presentare un reclamo al Garante Privacy per avviare un’indagine e, se necessario, prendere provvedimenti correttivi.

Provvedimento del Garante Privacy: persistenza di notizie ormai obsolete

In questa vicenda, decisione integrale qui, l’interessato ha lamentato un pregiudizio alla sua reputazione derivante dalla persistente diffusione online di notizie obsolete. Questo problema è sorto nonostante il procedimento giudiziario nei suoi confronti si fosse concluso con un decreto di archiviazione, poiché la notizia di reato era stata considerata infondata dal giudice per le indagini preliminari.

Il Garante Privacy ha preso in considerazione la richiesta dell’interessato e ha verificato gli atti del caso. È emerso che alcuni dei URL segnalati dal ricorrente sono stati rimossi da Google nelle versioni europee del motore di ricerca, come richiesto. Tuttavia, il ricorrente ha sostenuto che alcuni URL rimanevano ancora visibili in rete.

L’Autorità ha ritenuto che, nonostante Google avesse già adempiuto alle richieste di rimozione avanzate dal ricorrente, fosse necessario estendere l’attività di rimozione anche alle versioni extraeuropee del motore di ricerca. Questo è particolarmente importante poiché il ricorrente risiede e opera principalmente al di fuori dell’Europa.

Di conseguenza, l’Autorità ha accolto parzialmente il ricorso, ordinando a Google di rimuovere gli URL oggetto di richiesta anche dalle versioni extraeuropee del motore di ricerca. È stato inoltre stabilito un importo di spese da addebitare a Google, in virtù dei suoi adempimenti nel corso del procedimento.

Provvedimento del Garante Privacy: diffusione di notizie false su versioni extraeuropee dei motori di ricerca

Ancora, nella vicenda che qui si riporta in maniera integrale, un individuo ha sollevato una questione relativa alla protezione della sua reputazione in seguito alla persistente diffusione online di notizie false su di lui. È importante notare che un procedimento giudiziario nei suoi confronti si era concluso con un decreto di archiviazione emesso da un giudice per le indagini preliminari, il quale ha ritenuto che la notizia di reato fosse infondata.

L’Autorità indipendente ha esaminato la questione, prendendo in considerazione i documenti e le comunicazioni tra le parti. Durante il procedimento, Google ha dichiarato di aver accettato la richiesta di rimozione dell’interessato, rimuovendo alcune delle pagine web oggetto della richiesta dalla visualizzazione nei risultati di ricerca.

Tuttavia, il ricorrente ha sostenuto che alcune URL non erano state rimosse e risultavano ancora accessibili online. Successivamente, Google ha confermato l’intervento effettuato sugli URL richiesti e ha affermato di aver rimosso anche alcune URL non specificate nel ricorso, ma segnalate successivamente dal ricorrente.

Dopo ulteriori comunicazioni tra le parti, il Garante Privacy ha rilevato che alcuni URL erano ancora visibili in rete. Nonostante le differenze tra le richieste del ricorrente nelle note prodotte nel corso del procedimento e quelle indicate nel ricorso iniziale, Google ha comunque aderito spontaneamente alle richieste aggiuntive avanzate dall’interessato.

Il Garante Privacy ha quindi dichiarato non luogo a provvedere in merito alla richiesta di rimozione degli URL dalle versioni europee dei risultati di ricerca di Google. La resistente aveva dichiarato di aver già rimosso tali URL. Tuttavia, considerando che il ricorrente risiedeva principalmente al di fuori dell’Europa e al fine di garantire una tutela efficace, il Garante ha deciso di accogliere parzialmente il ricorso. Pertanto, ha ordinato a Google di rimuovere gli URL oggetto di richiesta anche dalle versioni extraeuropee del motore di ricerca.

Provvedimento del Garante privacy: ripensa pubblica del reclamante

Il Garante Privacy ha preso in considerazione il reclamo di un individuo, qui la decisione integrale, che si è lamentato del pregiudizio causato alla sua reputazione personale e professionale a causa della persistente presenza online di informazioni, alcune delle quali risalenti a lungo tempo, e che non sembrano essere giustificate da un interesse pubblico legittimo. Queste informazioni riguardavano fatti che erano ancora oggetto di contestazione e verifica.

Tuttavia, Google ha dichiarato di non poter accettare le richieste del reclamante, sostenendo che esiste ancora un interesse pubblico a conoscere notizie relative a un individuo che ha un ruolo pubblico e che gli articoli in questione coprono un periodo ampio, dal 2008 al 2016, e riguardano una serie di condotte illecite.

Inoltre, il motore di ricerca ha affermato che le informazioni erano ancora rilevanti. Si trattava di reati di bancarotta ed evasione fiscale, avvenuti tra il 2005 e il 2012. Tali notizie erano state richiamate da testate giornalistiche anche in epoca recente, confermando un interesse pubblico continuo.

Il reclamate ha quindi sostenuto di non avere un ruolo di rilievo pubblico e che le informazioni riguardavano una carica che non ricopriva più da molti anni. Ha anche sottolineato che i fatti descritti negli articoli erano stati superati da successivi provvedimenti giudiziari, con revoca dei sequestri, e che molti giornali avevano accettato di cancellare gli articoli o pubblicare rettifiche su sua richiesta.

Infine, ha evidenziato che le notizie erano datate, avendo tra sette e quattordici anni di anzianità. Così, alla luce di quanto descritto il Garante Privacy ha ritenuto fondato il reclamo presentato e ha deciso di ordinare a Google LLC di rimuovere tre URL associati al nome dell’individuo entro un periodo di venti giorni, conformemente all’articolo 58, paragrafo 2, lettere c) e g) del Regolamento sulla protezione dei dati personali.

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