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Eliminare notizie dal web: tra GDPR e linee guida

Eliminare notizie dal web: tra GDPR e linee guida

By Avv. Ludovica Marano

Cyber Lex
Cancelliamo i Dati Indesiderati
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Il diritto all’oblio è un diritto che viene considerato dagli studiosi quale relativamente nuovo. Questa denominazione la si deve al fatto che per la prima volta il diritto di eliminare i propri dati da internet è stato dichiarato in una sentenza, in particolare con la sentenza, ormai famosa, c.d. Costeja nel 2014 da parte della Corte di Giustizia Europea. Invero, a seguito della pronuncia si è sviluppata, tutto intorno, una positivizzazione, vale a dire una normativa che oggi è trascesa in quella che è l’ultimo approdo, la c.d. Riforma Cartabia.  Per meglio dire, il diritto all’oblio viene considerato, come detto, quale diritto capace se applicato di eliminare dal web i propri dati personali. Per far si che il diritto all’oblio venga posto in essere è necessario che il Titolare delle informazioni personali che sono state diffuse pubblicamente su un sito web o una pagina, che abbiamo però contenuto pregiudizievole, ha l’obbligo di informare della richiesta di cancellazione altri titolari che trattato allo stesso modo i dati personali cancellati. Sul punto, ai sensi dell’art. 17 par. II del GDPR si fa riferimento a “qualsiasi link, copia o riproduzioni”.

È facile rimuovere un contenuto dalla rete

Non appare affatto semplice rimuovere completamente una notizia, una informazione o anche solo una URL collegata ad una notizia sgradevole e pregiudizievole nei confronti di un soggetto. Infatti, come stabilisce la stessa normativa vigente, quella contenuta nel Regolamento sulla Protezione dei dati personali, vi è un limite alla rimozione delle notizie. Ad esempio: non risulta possibile nei casi in cui la notizia, per le qualità soggettive dell’interessato, ad esempio si pensi ad un soggetto notorio, un esponente di forza politica e così via, risulta essere utile alla soddisfazione dell’interesse storiografico della collettività. 

Più facile è invece la deindicizzazione

Il diritto alla deindicizzazione che qui si menziona è spesso associato in modo alquanto stretto al diritto all’oblio di cui sopra, tanto è vero che quando il trattamento dei dati personali è illecito in punto dei principi previsti dal GDPR, ovvero all’adeguamento del Codice della privacy, il soggetto che ne abbia interesse può chiedere, non la cancellazione, ma la deindicizzazione dei propri dati da Google. Il GDPR ha previsto che il diritto alla deindicizzazione possa essere esercitato in presenza di alcuni presupposti tassativi, sempre tenendo conto del bilanciamento tra il diritto all’oblio del singolo interessato e l’interesse collettivo ad essere informati sulle vicende di cronaca.

Le linee guida sul diritto all’oblio

Ebbene, dopo aver rifermò seppur in maniera sintetica della normativa in tema di diritto all’oblio e deindicizzazione è bene chiarire anche quale sia l’effettivo valore delle c.d. Linee guida del Garante Privacy. In primo luogo il Garante Privacy è quell’autorità indipendente che ha come oggetto principale della sua attività quello di proteggere gli utenti dalle violazioni alla propria privacy. In particolare Linee guida 5/2019, per cui vi è l’obbligo legale di effettuare sempre il bilanciamento tra i diritti del singolo interessato e l’interesse degli utenti del web ad avere accesso all’informazione. Si comprende come la circostanza che un’informazione debba essere pubblicata online per obblighi di legge o in seguito alla decisione assunta da un’autorità a ciò legittimata è sintomatico di un interesse del pubblico.

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