Usare LinkedIn per promuovere servizi, cosa dice il Garante Privacy

16 Marzo 2022
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LinkedIn è un servizio web di rete sociale, gratuito (con servizi opzionali a pagamento), impiegato principalmente nello sviluppo di contatti professionali e nella diffusione di contenuti specifici relativi al mercato del lavoro.
Il Garante per la Privacy, di contro, ha ammonito una agenzia immobiliare milanese dopo che la stessa ha contattato la proprietaria di un immobile proponendo i propri servizi.
L’agenzia immobiliare nel 2019 infatti contattava la proprietaria di un immobile dal proprio contatto su Linkedin tramite un proprio collaboratore. Il Garante per la protezione dei dati personali ha subito avviato un procedimento conclusosi solo lo scorso 16 settembre con un ammonimento ed una sanzione pecuniaria di 5.000,00 € a causa del “reiterato mancato riscontro” da parte della agenzia immobiliare resasi irreperibile causando lungaggini alle indagini con aggravio di costi e determinando il necessario intervento della Guardia di Finanza affinché l’atto venisse notificato.
Il Garante della Privacy chiedeva informazioni in data 20 aprile 2020 senza avere alcuna risposta.
La vicenda fattuale che ha portato alla sanzione
L’agenzia immobiliare non ha infatti mai fornito spiegazioni in merito ai mancati riscontri limitandosi a dichiarare a mezzo mail nel dicembre 2020 che “la creazione di un profilo Linkedin comporta una indiscriminata autorizzazione erga omnes ad essere contattati da altri utenti Linkedin. E questo è ciò che ha fatto […], contattando la reclamante al fine di proporle il proprio servizio professionale. E questo ha fatto, avendo la certezza, desunta dai pubblici registri catastali, che trattavasi della proprietaria dell’immobile in questione”.
Con l’ordinanza n. 9705632 del 16 settembre 2021 il Garante della Privacy ha ribadito che le comunicazioni effettuate e ricevuto nell’ambito delle piattaforme social sono finalizzate esclusivamente a quanto stabilito dalle condizioni di utilizzo del servizio offerto. Continua, il Garante affermando che Linkedin, in particolare, “è una piattaforma che ha come finalità quella di mettere in contatto individui che condividono gli stessi interessi professionali per favorire lo scambio di conoscenze o le opportunità lavorative”. Non è invece previsto che gli utenti di Linkedin “possano utilizzare la piattaforma per inviare messaggi ad altri utenti con lo scopo di vendere prodotti o servizi anche se in ciò consiste, evidentemente, la propria attività lavorativa”. Per il Garante della Privacy non assume rilievo neppure quanto dichiarato dall’agenzia immobiliare in merito alla riservatezza del messaggio visibile solo al proprio collaboratore ed alla Sig. proprietaria; infatti può assumere rilievo solo dal punto di vista del contenimento del pregiudizio, “che in caso contrario avrebbe dato luogo ad un’illecita diffusione dei dati, ma non è una condizione sufficiente a rimuovere l’illiceità della condotta”.
Come è stato definito il messaggio inviato dal collaboratore
La finalità promozionale del messaggio inviato dal collaboratore è contraria alle condizioni contrattuali di adesione al social network avendo lo stesso adoperato sia il registro immobiliare e sia il social network per proporre un servizio di vendita assumendo questa condotta “finalità diversa e incompatibile con quelle originarie e pertanto non rientrante fra le legittime aspettative dell’interessata; tutto ciò, basandosi sull’assunto che la persona che stava contattando su Linkedin fosse la stessa persona rinvenuta come proprietaria nei pubblici registri”. Ritenendo integrata la violazione dell’art. 5 del Regolamento, il Garante ha rivolto un ammonimento all’agenzia, invitandola ad adottare idonee misure organizzative.