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Rimuovere informazioni personali dal web, esempi di reclami infondati

Rimuovere informazioni personali dal web, esempi di reclami infondati

By Avv. Ludovica Marano

Cyber Lex
Cancelliamo i Dati Indesiderati
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Preliminarmente è bene chiarire quale sia l’appoggio normativo che permette agli interessati di cancellare o deindicizzare i dati personali che creano un pregiudizio all’interessato dal web. Ebbene, l’articolo 17 del GDPR, cioè il regolamento sulla protezione dei dati personali al paragrafo 1, stabilisce quali sono i principi generali per poter richiedere la cancellazione dei delle informazioni personali dai motori di ricerca, come Google. La norma di cui all’art. 17 consente al soggetto che ne abbia interesse di richiedere la deindicizzazione delle informazioni personali che lo riguardano rese accessibili per un periodo superiore a quello necessario per il trattamento ad opera del fornitore del motore di ricerca. Nell’ambito del diritto di chiedere la deindicizzazione, deve essere raggiunto un equilibrio tra la tutela della vita privata e gli interessi degli utenti di Internet ad avere accesso all’informazione lesiva per il singolo. 

Il consenso dell’interessato alla pubblicazione dei dati

Un punto molto importante è sicuramente il consenso che l’interessato presta al fine di pubblicare notizie, dati e così via rispetto alla sua persona. La norma dispone che in queste ipotesi il fornitore del motore di ricerca, come Google, è obbligato a cancellare le notizie laddove venga tolto il consenso al trattamento delle stesse informazioni.

Alcuni esempi di reclami infondati

Il reclamo al Garante Privacy, Autorità amministrativa indipendente alla quale vengono indirizzate le richieste di deindicizzazione o di rimozione dei contenuti lesivi della privacy o della reputazione personale del soggetto, non sempre provvede accogliendo le richieste. Infatti, sono diversi i casi in cui lo steso rigetta le richieste di cancellazione dei contenuti o delle URL pregiudizievoli. 

Diniego della richiesta di rimozione per non obsolescenza della notizia

Un esempio di provvedimento denegato è quello espresso dal Garante Privacy nel 2019. Il Garante nonostante il reclamante – interessato avesse prospettato che i risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo, erano collegati ad articoli relativi ad una vicenda giudiziaria ormai conclusa nella quale il soggetto interessato è stato coinvolto, ha inteso non rimuovere i suddetti articoli. La decisione dell’autorità competente ha chiarito come nella vicenda giudiziaria de quo il giudice aveva concesso all’interessato il beneficio della sospensione condizionale della pena che determina l’estinzione del reato. Ancora, i contenuti reperibili a seguito degli URL indicati nella richiesta, riguardavano una vicenda giudiziaria riferita a reati gravi che, sulla base della documentazione prodotta dall’interessato e di quanto desumibile anche dalla lettura degli articoli ad essi collegati, si è conclusa nei confronti del medesimo in epoca recente, vale a dire nel 2019. 

Interesse storiografico e posizione pubblica del richiedente 

Altro problema rispetto all’accoglimento dei reclami è sicuramente l’interesse storiografico e la posizione pubblica del richiedente. Invero proprio in questo provvedimento si affrontano alcune delle tematiche sovraesposte. In primo luogo la vicenda vedeva coinvolto il reclamante il quale chiedeva la rimozione dai risultati di ricerca di notizie reperibili in associazione al proprio nome e cognome, URL collegati ad articoli dell’aprile del 2020 riportanti la notizia di una lite avvenuta con un giornalista freelance, sulla base, secondo quanto riportato dai suddetti articoli, della pubblicazione di una foto sulla pagina Facebook di detto giornalista. Dopo la lite, era avvenuta una riappacificazione tra i due contendenti, comprovata dal ritiro della querela da parte del giornalista. Il garante però aveva, anche in questo caso, denegato la richiesta di rimozione sulla base della circostanza secondo la quale la lite era avvenuta sia in epoca molto recente, sia che la lite stessa aveva interessato una persona attiva nella politica locale, rivestendo un ruolo elettivo nel Consiglio comunale, e che pertanto non sussistevano i presupposti per ritenere legittimamente invocabile il diritto all’oblio nel caso di specie.

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